Art. 10.
(Istituzione e competenze della sezione autonoma della Cassa depositi
e prestiti)
E' istituita una sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti,
con proprio consiglio di amministrazione e con gestione e bilancio
separati, per il finanziamento della edilizia residenziale,
dell'acquisizione e della urbanizzazione delle aree occorrenti per la
realizzazione dei relativi programmi.
La rappresentanza legale della sezione autonoma spetta al direttore
generale della Cassa depositi e prestiti.
La sezione autonoma attua, sulla base delle indicazioni del
Comitato per l'edilizia residenziale, le decisioni del C.I.P.E. in
merito alla raccolta e alla utilizzazione delle risorse finanziarie,
secondo le norme contenute nella presente legge.
In particolare, la sezione autonoma provvede a:
a) porre a disposizione delle regioni i fondi loro attribuiti
sulla base della ripartizione effettuata dal Comitato per l'edilizia
residenziale e con le modalita' dallo stesso indicate in relazione
alla situazione di cassa delle regioni secondo quanto disposto dalla
lettera h) del precedente articolo 4;
b) compiere le operazioni finanziarie necessarie per l'attuazione
delle determinazioni del Comitato per l'edilizia residenziale,
sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio,
ivi comprese quelle derivanti dall'applicazione della lettera e) del
precedente articolo 2;
c) compiere tutte le operazioni finanziarie nel settore
dell'edilizia residenziale gia' affidate dalle leggi alla Cassa
depositi e prestiti;
d) concedere anticipazioni ai sensi dell'articolo 23 della legge
22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni,
che possono essere richieste anche da enti ed istituti delegati
all'acquisizione delle aree.
Sono trasferiti alla predetta sezione:
a) il fondo speciale costituito a norma dell'articolo 45 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed
integrazioni;
b) le operazioni di finanziamento degli istituti autonomi per le
case popolari o di altri operatori, gia' affidate alla Cassa depositi
e prestiti.
Per il regolamento dei rapporti tra la Cassa depositi e prestiti e
la sezione autonoma e' istituito un apposito conto corrente.
Il saggio di interesse delle operazioni eseguite dalla sezione
autonoma, qualora non sia altrimenti stabilito o sia diverso da
quello praticato dalla Cassa depositi e prestiti, e' fissato, con
decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei
lavori pubblici, previa deliberazione del consiglio di
amministrazione della sezione autonoma da pubblicare sulla Gazzetta
Ufficiale.
La commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti
esercita le sue funzioni anche nei confronti della sezione autonoma
di cui alla presente legge.
Con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato per
l'edilizia residenziale ed il consiglio di amministrazione della
sezione autonoma, possono essere stabilite norme di esecuzione per
l'attivita' della sezione stessa.
Il controllo della Corte dei conti sugli atti della sezione
autonoma e' esercitato in via successiva.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, alla
sezione autonoma sono applicate le norme in vigore per la Cassa
depositi e prestiti e le gestioni annesse.