Art. 10.
(Istituzione e competenze della sezione autonoma della Cassa depositi
                             e prestiti)

  E'  istituita una sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti,
con  proprio  consiglio  di amministrazione e con gestione e bilancio
separati,   per   il   finanziamento   della  edilizia  residenziale,
dell'acquisizione e della urbanizzazione delle aree occorrenti per la
realizzazione dei relativi programmi.
  La rappresentanza legale della sezione autonoma spetta al direttore
generale della Cassa depositi e prestiti.
  La  sezione  autonoma  attua,  sulla  base  delle  indicazioni  del
Comitato  per  l'edilizia  residenziale, le decisioni del C.I.P.E. in
merito  alla raccolta e alla utilizzazione delle risorse finanziarie,
secondo le norme contenute nella presente legge.
  In particolare, la sezione autonoma provvede a:
    a)  porre  a  disposizione  delle regioni i fondi loro attribuiti
sulla  base della ripartizione effettuata dal Comitato per l'edilizia
residenziale  e  con  le modalita' dallo stesso indicate in relazione
alla  situazione di cassa delle regioni secondo quanto disposto dalla
lettera h) del precedente articolo 4;
    b) compiere le operazioni finanziarie necessarie per l'attuazione
delle   determinazioni  del  Comitato  per  l'edilizia  residenziale,
sentito  il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio,
ivi  comprese quelle derivanti dall'applicazione della lettera e) del
precedente articolo 2;
    c)   compiere   tutte   le  operazioni  finanziarie  nel  settore
dell'edilizia  residenziale  gia'  affidate  dalle  leggi  alla Cassa
depositi e prestiti;
    d)  concedere anticipazioni ai sensi dell'articolo 23 della legge
22  ottobre  1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni,
che  possono  essere  richieste  anche  da  enti ed istituti delegati
all'acquisizione delle aree.
  Sono trasferiti alla predetta sezione:
    a)  il  fondo  speciale costituito a norma dell'articolo 45 della
legge  22  ottobre  1971,  n.  865,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
    b)  le operazioni di finanziamento degli istituti autonomi per le
case popolari o di altri operatori, gia' affidate alla Cassa depositi
e prestiti.
  Per  il regolamento dei rapporti tra la Cassa depositi e prestiti e
la sezione autonoma e' istituito un apposito conto corrente.
  Il  saggio  di  interesse  delle  operazioni eseguite dalla sezione
autonoma,  qualora  non  sia  altrimenti  stabilito  o sia diverso da
quello  praticato  dalla  Cassa  depositi e prestiti, e' fissato, con
decreto  del  Ministro  del  tesoro,  di concerto con il Ministro dei
lavori    pubblici,    previa    deliberazione   del   consiglio   di
amministrazione  della  sezione autonoma da pubblicare sulla Gazzetta
Ufficiale.
  La  commissione  di  vigilanza  sulla  Cassa  depositi  e  prestiti
esercita  le  sue funzioni anche nei confronti della sezione autonoma
di cui alla presente legge.
  Con  decreti  del  Ministro  del  tesoro,  sentito  il Comitato per
l'edilizia  residenziale  ed  il  consiglio  di amministrazione della
sezione  autonoma,  possono  essere stabilite norme di esecuzione per
l'attivita' della sezione stessa.
  Il  controllo  della  Corte  dei  conti  sugli  atti  della sezione
autonoma e' esercitato in via successiva.
  Per  quanto  non  espressamente previsto dalla presente legge, alla
sezione  autonoma  sono  applicate  le  norme  in vigore per la Cassa
depositi e prestiti e le gestioni annesse.