Art. 10. (Istituzione e competenze della sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti) E' istituita una sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, con proprio consiglio di amministrazione e con gestione e bilancio separati, per il finanziamento della edilizia residenziale, dell'acquisizione e della urbanizzazione delle aree occorrenti per la realizzazione dei relativi programmi. La rappresentanza legale della sezione autonoma spetta al direttore generale della Cassa depositi e prestiti. La sezione autonoma attua, sulla base delle indicazioni del Comitato per l'edilizia residenziale, le decisioni del C.I.P.E. in merito alla raccolta e alla utilizzazione delle risorse finanziarie, secondo le norme contenute nella presente legge. In particolare, la sezione autonoma provvede a: a) porre a disposizione delle regioni i fondi loro attribuiti sulla base della ripartizione effettuata dal Comitato per l'edilizia residenziale e con le modalita' dallo stesso indicate in relazione alla situazione di cassa delle regioni secondo quanto disposto dalla lettera h) del precedente articolo 4; b) compiere le operazioni finanziarie necessarie per l'attuazione delle determinazioni del Comitato per l'edilizia residenziale, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, ivi comprese quelle derivanti dall'applicazione della lettera e) del precedente articolo 2; c) compiere tutte le operazioni finanziarie nel settore dell'edilizia residenziale gia' affidate dalle leggi alla Cassa depositi e prestiti; d) concedere anticipazioni ai sensi dell'articolo 23 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, che possono essere richieste anche da enti ed istituti delegati all'acquisizione delle aree. Sono trasferiti alla predetta sezione: a) il fondo speciale costituito a norma dell'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni; b) le operazioni di finanziamento degli istituti autonomi per le case popolari o di altri operatori, gia' affidate alla Cassa depositi e prestiti. Per il regolamento dei rapporti tra la Cassa depositi e prestiti e la sezione autonoma e' istituito un apposito conto corrente. Il saggio di interesse delle operazioni eseguite dalla sezione autonoma, qualora non sia altrimenti stabilito o sia diverso da quello praticato dalla Cassa depositi e prestiti, e' fissato, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del consiglio di amministrazione della sezione autonoma da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale. La commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti esercita le sue funzioni anche nei confronti della sezione autonoma di cui alla presente legge. Con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato per l'edilizia residenziale ed il consiglio di amministrazione della sezione autonoma, possono essere stabilite norme di esecuzione per l'attivita' della sezione stessa. Il controllo della Corte dei conti sugli atti della sezione autonoma e' esercitato in via successiva. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, alla sezione autonoma sono applicate le norme in vigore per la Cassa depositi e prestiti e le gestioni annesse.