Art. 13.
    (Fondi per gli interventi di edilizia residenziale pubblica)

  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, i conti
correnti  istituiti  dalle  leggi 22 ottobre 1971, n. 865 e 27 maggio
1975,  n.  166,  sono  trasferiti  alla  sezione autonoma della Cassa
depositi  e  prestiti,  presso  la  quale vengono depositate anche le
somme derivanti da:
    a)  gli  stanziamenti previsti per il finanziamento del piano per
l'edilizia di cui alla presente legge;
    b)  i contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro e le somme
dovute dallo Stato in base alle vigenti disposizioni e ai sensi della
legge  14  febbraio  1963,  n.  60  e successive leggi di proroga dei
versamenti dei contributi stessi, da versare trimestralmente;
    c)   tutti  i  rientri  contabilizzati  nella  gestione  speciale
prevista dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica
30  dicembre  1972,  n.  1036,  compresi quelli destinati, in base al
prescritto  decreto  del Ministro dei lavori pubblici, alle finalita'
di  cui  all'articolo 25, lettere b) e c), della legge 8 agosto 1977,
n. 513;
    d)  i  limiti  di impegno autorizzati dalla presente legge per la
concessione dei contributi previsti dall'articolo 16;
    e)  i  limiti  di  impegno,  comunque autorizzati successivamente
all'entrata  in  vigore  della  presente legge, per la concessione di
contributi  per  interventi  di  edilizia  residenziale,  con la sola
esclusione  di  quelli  relativi  alla  realizzazione  di  alloggi di
servizio,  come definiti dall'articolo 1 della legge 22 ottobre 1971,
n. 865.