Art. 13.
(Fondi per gli interventi di edilizia residenziale pubblica)
Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i conti
correnti istituiti dalle leggi 22 ottobre 1971, n. 865 e 27 maggio
1975, n. 166, sono trasferiti alla sezione autonoma della Cassa
depositi e prestiti, presso la quale vengono depositate anche le
somme derivanti da:
a) gli stanziamenti previsti per il finanziamento del piano per
l'edilizia di cui alla presente legge;
b) i contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro e le somme
dovute dallo Stato in base alle vigenti disposizioni e ai sensi della
legge 14 febbraio 1963, n. 60 e successive leggi di proroga dei
versamenti dei contributi stessi, da versare trimestralmente;
c) tutti i rientri contabilizzati nella gestione speciale
prevista dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1972, n. 1036, compresi quelli destinati, in base al
prescritto decreto del Ministro dei lavori pubblici, alle finalita'
di cui all'articolo 25, lettere b) e c), della legge 8 agosto 1977,
n. 513;
d) i limiti di impegno autorizzati dalla presente legge per la
concessione dei contributi previsti dall'articolo 16;
e) i limiti di impegno, comunque autorizzati successivamente
all'entrata in vigore della presente legge, per la concessione di
contributi per interventi di edilizia residenziale, con la sola
esclusione di quelli relativi alla realizzazione di alloggi di
servizio, come definiti dall'articolo 1 della legge 22 ottobre 1971,
n. 865.