Art. 10. (L'organizzazione territoriale) Alla gestione unitaria della tutela della salute si provvede in modo uniforme sull'intero territorio nazionale mediante una rete completa di unita' sanitarie locali. L'unita' sanitaria locale e' il complesso dei presidi, degli uffici e dei servizi dei comuni, singoli o associati, e delle comunita' montane i quali in un ambito territoriale determinato assolvono ai compiti del servizio sanitario nazionale di cui alla presente legge. Sulla base dei criteri stabiliti con legge regionale i comuni, singoli o associati, o le comunita' montane articolano le unita' sanitarie locali in distretti sanitari di base, quali strutture tecnico-funzionali per l'erogazione dei servizi di primo livello e di pronto intervento.