Art. 10.
(L'organizzazione territoriale)
Alla gestione unitaria della tutela della salute si provvede in
modo uniforme sull'intero territorio nazionale mediante una rete
completa di unita' sanitarie locali.
L'unita' sanitaria locale e' il complesso dei presidi, degli uffici
e dei servizi dei comuni, singoli o associati, e delle comunita'
montane i quali in un ambito territoriale determinato assolvono ai
compiti del servizio sanitario nazionale di cui alla presente legge.
Sulla base dei criteri stabiliti con legge regionale i comuni,
singoli o associati, o le comunita' montane articolano le unita'
sanitarie locali in distretti sanitari di base, quali strutture
tecnico-funzionali per l'erogazione dei servizi di primo livello e di
pronto intervento.