Art. 10.
                   (L'organizzazione territoriale)

  Alla  gestione  unitaria  della  tutela della salute si provvede in
modo  uniforme  sull'intero  territorio  nazionale  mediante una rete
completa di unita' sanitarie locali.
  L'unita' sanitaria locale e' il complesso dei presidi, degli uffici
e  dei  servizi  dei  comuni,  singoli o associati, e delle comunita'
montane  i  quali  in un ambito territoriale determinato assolvono ai
compiti del servizio sanitario nazionale di cui alla presente legge.
  Sulla  base  dei  criteri  stabiliti  con legge regionale i comuni,
singoli  o  associati,  o  le  comunita' montane articolano le unita'
sanitarie  locali  in  distretti  sanitari  di  base, quali strutture
tecnico-funzionali per l'erogazione dei servizi di primo livello e di
pronto intervento.