Art. 11.
                       (Competenze regionali)

  Le  regioni  esercitano  le  funzioni  legislative  in  materia  di
assistenza   sanitaria  ed  ospedaliera  nel  rispetto  dei  principi
fondamentali  stabiliti  dalle  leggi  dello  Stato  ed esercitano le
funzioni amministrative proprie o loro delegate.
  Le  leggi  regionali  devono in particolare conformarsi ai seguenti
principi:
    a)  coordinare  l'intervento  sanitario  con gli interventi negli
altri  settori  economici, sociali e di organizzazione del territorio
di competenza delle regioni;
    b)  unificare  l'organizzazione  sanitaria su base territoriale e
funzionale   adeguando  la  normativa  alle  esigenze  delle  singole
situazioni regionali.
  c)  assicurare  la  corrispondenza tra costi dei servizi e relativi
benefici.
  Le  regioni  svolgono  la  loro  attivita'  secondo il metodo della
programmazione   pluriennale   e   della  piu'  ampia  partecipazione
democratica,  in  armonia  con  le rispettive norme statutarie. A tal
fine,  nell'ambito dei programmi regionali di sviluppo, predispongono
piani  sanitari  regionali,  previa  consultazione degli enti locali,
delle   universita'   presenti   nel   territorio   regionale,  delle
organizzazioni  maggiormente  rappresentative  delle  forze sociali e
degli  operatori  della  sanita',  nonche' degli organi della sanita'
militare territorialmente competenti.
  Con questi ultimi le regioni possono concordare:
    a)  l'uso  delle  strutture  ospedaliere militari in favore delle
popolazioni  civili nei casi di calamita', epidemie e per altri scopi
che si ritengano necessari;
    b) l'uso dei servizi di prevenzione delle unita' sanitarie locali
al   fine   di   contribuire   al   miglioramento   delle  condizioni
igienico-sanitarie dei militari.
  Le  regioni,  sentiti  i comuni interessati, determinano gli ambiti
territoriali  delle  unita'  sanitarie locali, che debbono coincidere
con gli ambiti territoriali di gestione dei servizi sociali.
  All'atto   della  determinazione  degli  ambiti  di  cui  al  comma
precedente,   le   regioni   provvedono   altresi'   ad  adeguare  la
delimitazione  dei distretti scolastici e di altre unita' di servizio
in modo che essi, di regola, coincidano.