Art. 11.
(Competenze regionali)
Le regioni esercitano le funzioni legislative in materia di
assistenza sanitaria ed ospedaliera nel rispetto dei principi
fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato ed esercitano le
funzioni amministrative proprie o loro delegate.
Le leggi regionali devono in particolare conformarsi ai seguenti
principi:
a) coordinare l'intervento sanitario con gli interventi negli
altri settori economici, sociali e di organizzazione del territorio
di competenza delle regioni;
b) unificare l'organizzazione sanitaria su base territoriale e
funzionale adeguando la normativa alle esigenze delle singole
situazioni regionali.
c) assicurare la corrispondenza tra costi dei servizi e relativi
benefici.
Le regioni svolgono la loro attivita' secondo il metodo della
programmazione pluriennale e della piu' ampia partecipazione
democratica, in armonia con le rispettive norme statutarie. A tal
fine, nell'ambito dei programmi regionali di sviluppo, predispongono
piani sanitari regionali, previa consultazione degli enti locali,
delle universita' presenti nel territorio regionale, delle
organizzazioni maggiormente rappresentative delle forze sociali e
degli operatori della sanita', nonche' degli organi della sanita'
militare territorialmente competenti.
Con questi ultimi le regioni possono concordare:
a) l'uso delle strutture ospedaliere militari in favore delle
popolazioni civili nei casi di calamita', epidemie e per altri scopi
che si ritengano necessari;
b) l'uso dei servizi di prevenzione delle unita' sanitarie locali
al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni
igienico-sanitarie dei militari.
Le regioni, sentiti i comuni interessati, determinano gli ambiti
territoriali delle unita' sanitarie locali, che debbono coincidere
con gli ambiti territoriali di gestione dei servizi sociali.
All'atto della determinazione degli ambiti di cui al comma
precedente, le regioni provvedono altresi' ad adeguare la
delimitazione dei distretti scolastici e di altre unita' di servizio
in modo che essi, di regola, coincidano.