Art. 13.
(Attribuzioni dei comuni)
Sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative in
materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera che non siano
espressamente riservate allo Stato ed alle regioni.
I comuni esercitano le funzioni di cui alla presente legge in forma
singola o associata mediante le unita' sanitarie locali, ferme
restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorita' sanitaria
locale.
I comuni, singoli o associati, assicurano, anche con riferimento
alla legge 8 aprile 1976, n. 278, e alle leggi regionali, la piu'
ampia partecipazione degli operatori della sanita', delle formazioni
sociali esistenti sul territorio, dei rappresentanti degli interessi
originari definiti ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e
dei cittadini, a tutte le fasi della programmazione dell'attivita'
delle unita' sanitarie locali e alla gestione sociale dei servizi
sanitari, nonche' al controllo della loro funzionalita' e rispondenza
alle finalita' del servizio sanitario nazionale e agli obiettivi dei
piani sanitari triennali delle regioni di cui all'articolo 55.
Disciplinano inoltre, anche ai fini dei compiti di educazione
sanitaria propri dell'unita' sanitaria locale, la partecipazione
degli utenti direttamente interessati all'attuazione dei singoli
servizi.