Art. 13. (Attribuzioni dei comuni) Sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera che non siano espressamente riservate allo Stato ed alle regioni. I comuni esercitano le funzioni di cui alla presente legge in forma singola o associata mediante le unita' sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorita' sanitaria locale. I comuni, singoli o associati, assicurano, anche con riferimento alla legge 8 aprile 1976, n. 278, e alle leggi regionali, la piu' ampia partecipazione degli operatori della sanita', delle formazioni sociali esistenti sul territorio, dei rappresentanti degli interessi originari definiti ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e dei cittadini, a tutte le fasi della programmazione dell'attivita' delle unita' sanitarie locali e alla gestione sociale dei servizi sanitari, nonche' al controllo della loro funzionalita' e rispondenza alle finalita' del servizio sanitario nazionale e agli obiettivi dei piani sanitari triennali delle regioni di cui all'articolo 55. Disciplinano inoltre, anche ai fini dei compiti di educazione sanitaria propri dell'unita' sanitaria locale, la partecipazione degli utenti direttamente interessati all'attuazione dei singoli servizi.