Art. 13.
                      (Attribuzioni dei comuni)

  Sono  attribuite  ai  comuni  tutte  le  funzioni amministrative in
materia   di  assistenza  sanitaria  ed  ospedaliera  che  non  siano
espressamente riservate allo Stato ed alle regioni.
  I comuni esercitano le funzioni di cui alla presente legge in forma
singola  o  associata  mediante  le  unita'  sanitarie  locali, ferme
restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorita' sanitaria
locale.
  I  comuni,  singoli  o associati, assicurano, anche con riferimento
alla  legge  8  aprile  1976, n. 278, e alle leggi regionali, la piu'
ampia  partecipazione degli operatori della sanita', delle formazioni
sociali  esistenti sul territorio, dei rappresentanti degli interessi
originari  definiti  ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e
dei  cittadini,  a  tutte le fasi della programmazione dell'attivita'
delle  unita'  sanitarie  locali  e alla gestione sociale dei servizi
sanitari, nonche' al controllo della loro funzionalita' e rispondenza
alle  finalita' del servizio sanitario nazionale e agli obiettivi dei
piani  sanitari  triennali  delle  regioni  di  cui  all'articolo 55.
Disciplinano  inoltre,  anche  ai  fini  dei  compiti  di  educazione
sanitaria  propri  dell'unita'  sanitaria  locale,  la partecipazione
degli  utenti  direttamente  interessati  all'attuazione  dei singoli
servizi.