Art. 14.
(Unita' sanitarie locali)
L'ambito territoriale di attivita' di ciascuna unita' sanitaria
locale e' delimitato in base a gruppi di popolazione di regola
compresi tra 50.000 e 200.000 abitanti, tenuto conto delle
caratteristiche geomorfologiche e socio-economiche della zona.
Nel caso di aree a popolazione particolarmente concentrata o sparsa
e anche al fine di consentire la coincidenza con un territorio
comunale adeguato, sono consentiti limiti piu' elevati o, in casi
particolari, piu' ristretti.
Nell'ambito delle proprie competenze, l'unita' sanitaria locale
provvede in particolare:
a) all'educazione sanitaria;
b) all'igiene dell'ambiente;
c) alla prevenzione individuale e collettiva delle malattie
fisiche e psichiche;
d) alla protezione sanitaria materno-infantile, all'assistenza
pediatrica e alla tutela del diritto alla procreazione cosciente e
responsabile;
e) all'igiene e medicina scolastica negli istituti di istruzione
pubblica e privata di ogni ordine e grado;
f) all'igiene e medicina del lavoro, nonche' alla prevenzione
degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
g) alla medicina dello sport e alla tutela sanitaria delle
attivita' sportive;
h) all'assistenza medico-generica e infermieristica, domiciliare
e ambulatoriale;
i) all'assistenza medico-specialistica e infermieristica,
ambulatoriale e domiciliare, per le malattie fisiche e psichiche;
l) all'assistenza ospedaliera per le malattie fisiche e
psichiche;
m) alla riabilitazione;
n) all'assistenza farmaceutica e alla vigilanza sulle farmacie;
o) all'igiene della produzione, lavorazione, distribuzione e
commercio degli alimenti e delle bevande;
p) alla profilassi e alla polizia veterinaria; alla ispezione e
alla vigilanza veterinaria sugli animali destinati ad alimentazione
umana, sugli impianti di macellazione e di trasformazione, sugli
alimenti di origine animale, sull'alimentazione zootecnica e sulle
malattie trasmissibili dagli animali all'uomo, sulla riproduzione,
allevamento e sanita' animale, sui farmaci di uso veterinario;
q) agli accertamenti, alle certificazioni ed a ogni altra
prestazione medico-legale spettanti al servizio sanitario nazionale,
con esclusione di quelle relative ai servizi di cui alla lettera z)
dell'articolo 6.