Art. 15.
      (Struttura e funzionamento delle unita' sanitarie locali)

  L'unita'  sanitaria  locale, di cui all'articolo 10, secondo comma,
della  presente legge, e' una struttura operativa dei comuni, singoli
o associati, e delle comunita' montane
  Organi della unita' sanitaria locale sono:
    1) l'assemblea generale;
    2) il comitato di gestione e il suo presidente.
  L'assemblea generale e' costituita:
    a)  dal  consiglio  comunale se l'ambito territoriale dell'unita'
sanitaria locale coincide con quello del comune o di parte di esso;
    b)   dall'assemblea   generale   dell'associazione   dei  comuni,
costituita ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della
Repubblica   27   luglio  1977,  n.  616,  se  l'ambito  territoriale
dell'unita'  sanitaria  locale  corrisponde  a quello complessivo dei
comuni associati;
    c)  dall'assemblea  generale  della  comunita'  montana se il suo
ambito territoriale coincide con quello dell'unita' sanitaria locale.
Qualora  il  territorio della unita' sanitaria locale comprenda anche
comuni  non  facenti parte della comunita' montana, l'assemblea sara'
integrata da rappresentanti di tali comuni.
  In  armonia  con  la  legge  8  aprile 1976, n. 278, il comune puo'
stabilire  forme  di  partecipazione  dei  consigli  circoscrizionali
all'attivita' delle unita' sanitarie locali e quando il territorio di
queste  coincide  con  quello delle circoscrizioni puo' attribuire ai
consigli   circoscrizionali  poteri  che  gli  sono  conferiti  dalla
presente legge.
  L'assemblea  generale  dell'associazione  dei  comuni  di  cui alla
lettera  b)  del  presente articolo e' formata dai rappresentanti dei
comuni  associati,  eletti con criteri di proporzionalita'. Il numero
dei rappresentanti viene determinato con legge regionale.
  La  legge  regionale detta norme per assicurare forme di preventiva
consultazione  dei  singoli  comuni  sulle  decisioni  di particolare
rilievo dell'associazione dei comuni.
  L'assemblea  generale  elegge,  con  voto  limitato, il comitato di
gestione, il quale nomina il proprio presidente.
  Il  comitato  di  gestione compie tutti gli atti di amministrazione
dell'unita'  sanitaria locale. Gli atti relativi all'approvazione dei
bilanci  e  dei conti consuntivi, dei piani e programmi che impegnino
piu'  esercizi, della pianta organica del personale, dei regolamenti,
delle  convenzioni,  sono  predisposti  dal  comitato  di  gestione e
vengono approvati dalle competenti assemblee generali.
  Le  competenze  del  comitato di gestione e del suo presidente sono
attribuite   rispettivamente,  alla  giunta  e  al  presidente  della
comunita'  montana,  quando  il  territorio  di  questa  coincida con
l'ambito   territoriale   dell'unita'   sanitaria  locale.  La  legge
regionale   detta  norme  per  l'organizzazione,  la  gestione  e  il
funzionamento  delle unita' sanitarie locali e dei loro servizi e, in
particolare, per:
    1)   assicurare   l'autonomia   tecnico-funzionale   dei  servizi
dell'unita'   sanitaria   locale,   il   loro   coordinamento   e  la
partecipazione  degli  operatori,  anche  mediante  l'istituzione  di
specifici organi di consultazione tecnica;
    2)  prevedere  un  ufficio  di  direzione  dell'unita'  sanitaria
locale,  articolato distintamente per la responsabilita' sanitaria ed
amministrativa   e  collegialmente  preposto  all'organizzazione,  al
coordinamento  e al funzionamento di tutti i servizi e alla direzione
del  personale.  Per  il  personale preposto all'ufficio di direzione
dell'unita'  sanitaria locale le norme delegate di cui al terzo comma
del  successivo  articolo 47, devono prevedere specifici requisiti di
professionalita'  e di esperienza in materia di tutela della salute e
di organizzazione sanitaria;
    3)  predisporre  bilanci  e conti consuntivi da parte dell'unita'
sanitaria   locale,   secondo   quanto   previsto   dal  primo  comma
dell'articolo 50;
    4)  emanare  il  regolamento  organico  del personale dell'unita'
sanitaria locale e le piante organiche dei diversi presidi e servizi,
anche con riferimento alle norme di cui all'articolo 47;
    5)  predisporre  l'organizzazione e la gestione dei presidi e dei
servizi  multizonali  di  cui  al  successivo  articolo  18, fermo il
principio dell'intesa con i comuni interessati.
  La  legge  regionale  stabilisce  altresi'  norme  per  la gestione
coordinata  ed integrata dei servizi dell'unita' sanitaria locale con
i servizi sociali esistenti nel territorio.