Art. 16.
(Servizi veterinari)
La legge regionale stabilisce norme per il riordino dei servizi
veterinari a livello regionale nell'ambito di ciascuna unita'
sanitaria locale o in un ambito territoriale piu' ampio, tenendo
conto della distribuzione e delle attitudini produttive del
patrimonio zootecnico, della riproduzione animale, della dislocazione
e del potenziale degli impianti di macellazione, di lavorazione e di
conservazione delle carni e degli altri prodotti di origine animale,
della produzione dei mangimi e degli integratori, delle esigenze
della zooprofilassi, della lotta contro le zoonosi e della vigilanza
sugli alimenti di origine animale. La legge regionale individua anche
le relative strutture multizonali e ne regola il funzionamento ai
sensi dell'articolo 18.