Art. 16.
                        (Servizi veterinari)

  La  legge  regionale  stabilisce  norme per il riordino dei servizi
veterinari   a  livello  regionale  nell'ambito  di  ciascuna  unita'
sanitaria  locale  o  in  un  ambito territoriale piu' ampio, tenendo
conto   della   distribuzione   e  delle  attitudini  produttive  del
patrimonio zootecnico, della riproduzione animale, della dislocazione
e  del potenziale degli impianti di macellazione, di lavorazione e di
conservazione  delle carni e degli altri prodotti di origine animale,
della  produzione  dei  mangimi  e  degli integratori, delle esigenze
della  zooprofilassi, della lotta contro le zoonosi e della vigilanza
sugli alimenti di origine animale. La legge regionale individua anche
le  relative  strutture  multizonali  e ne regola il funzionamento ai
sensi dell'articolo 18.