Art. 17.
(Requisiti e struttura interna degli ospedali)
Gli stabilimenti ospedalieri sono strutture delle unita' sanitarie
locali, dotate dei requisiti minimi di cui all'articolo 19, primo
comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132.
Le Regioni nell'ambito della programmazione sanitaria disciplinano
con legge l'articolazione dell'ordinamento degli ospedali in
dipartimenti, in base al principio dell'interazione tra le divisioni,
sezioni e servizi affini e complementari, a quello del collegamento
tra servizi ospedalieri ed extra ospedalieri in rapporto alle
esigenze di definiti ambiti territoriali, nonche' a quello della
gestione dei dipartimenti stessi sulla base della integrazione delle
competenze in modo da valorizzare anche il lavoro di gruppo. Tale
disciplina tiene conto di quanto previsto all'articolo 34 della
presente legge.