Art. 17.
           (Requisiti e struttura interna degli ospedali)

  Gli  stabilimenti ospedalieri sono strutture delle unita' sanitarie
locali,  dotate  dei  requisiti  minimi di cui all'articolo 19, primo
comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132.
  Le  Regioni nell'ambito della programmazione sanitaria disciplinano
con   legge   l'articolazione   dell'ordinamento  degli  ospedali  in
dipartimenti, in base al principio dell'interazione tra le divisioni,
sezioni  e  servizi affini e complementari, a quello del collegamento
tra  servizi  ospedalieri  ed  extra  ospedalieri  in  rapporto  alle
esigenze  di  definiti  ambiti  territoriali,  nonche' a quello della
gestione  dei dipartimenti stessi sulla base della integrazione delle
competenze  in  modo  da  valorizzare anche il lavoro di gruppo. Tale
disciplina  tiene  conto  di  quanto  previsto  all'articolo 34 della
presente legge.