Art. 18.
(Presidi e servizi multizonali)
La legge regionale individua, nell'ambito della programmazione
sanitaria, i presidi e i servizi sanitari ospedalieri ed
extra-ospedalieri che, per le finalita' specifiche perseguite e per
le caratteristiche tecniche e specialistiche, svolgono attivita'
prevalentemente rivolte a territori la cui estensione includa piu' di
una unita' sanitaria locale e ne disciplina l'organizzazione.
La stessa legge attribuisce la gestione dei presidi e dei servizi
di cui al precedente comma alla unita' sanitaria locale nel cui
territorio sono ubicati e stabilisce norme particolari per definire:
a) il collegamento funzionale ed il coordinamento di tali presidi
e servizi con quelli delle unita' sanitarie locali interessate,
attraverso idonee forme di consultazione dei rispettivi organi di
gestione;
b) gli indirizzi di gestione dei predetti presidi e servizi e le
procedure per l'acquisizione degli elementi idonei ad accertarne
l'efficienza operativa;
c) la tenuta di uno specifico conto di gestione allegato al conto
di gestione generale dell'unita' sanitaria locale competente per
territorio;
d) la composizione dell'organo di gestione dell'unita' sanitaria
locale competente per territorio e la sua eventuale articolazione in
riferimento alle specifiche esigenze della gestione.