Art. 18. 
                   (Presidi e servizi multizonali) 
 
  La legge  regionale  individua,  nell'ambito  della  programmazione
sanitaria,  i  presidi  e   i   servizi   sanitari   ospedalieri   ed
extra-ospedalieri che, per le finalita' specifiche perseguite  e  per
le caratteristiche  tecniche  e  specialistiche,  svolgono  attivita'
prevalentemente rivolte a territori la cui estensione includa piu' di
una unita' sanitaria locale e ne disciplina l'organizzazione. 
  La stessa legge attribuisce la gestione dei presidi e  dei  servizi
di cui al precedente comma  alla  unita'  sanitaria  locale  nel  cui
territorio sono ubicati e stabilisce norme particolari per definire: 
    a) il collegamento funzionale ed il coordinamento di tali presidi
e servizi con  quelli  delle  unita'  sanitarie  locali  interessate,
attraverso idonee forme di consultazione  dei  rispettivi  organi  di
gestione; 
    b) gli indirizzi di gestione dei predetti presidi e servizi e  le
procedure per l'acquisizione  degli  elementi  idonei  ad  accertarne
l'efficienza operativa; 
    c) la tenuta di uno specifico conto di gestione allegato al conto
di gestione generale  dell'unita'  sanitaria  locale  competente  per
territorio; 
    d) la composizione dell'organo di gestione dell'unita'  sanitaria
locale competente per territorio e la sua eventuale articolazione  in
riferimento alle specifiche esigenze della gestione.