Art. 3.
      (Programmazione di obiettivi e di prestazioni sanitarie)

  Lo  Stato,  nell'ambito  della  programmazione economica nazionale,
determina,  con  il  concorso  delle  regioni,  gli  obiettivi  della
programmazione sanitaria nazionale.
  La  legge  dello Stato, in sede di approvazione del piano sanitario
nazionale  di  cui all'articolo 53, fissa i livelli delle prestazioni
sanitarie che devono essere, comunque, garantite a tutti i cittadini.