Art. 3.
(Programmazione di obiettivi e di prestazioni sanitarie)
Lo Stato, nell'ambito della programmazione economica nazionale,
determina, con il concorso delle regioni, gli obiettivi della
programmazione sanitaria nazionale.
La legge dello Stato, in sede di approvazione del piano sanitario
nazionale di cui all'articolo 53, fissa i livelli delle prestazioni
sanitarie che devono essere, comunque, garantite a tutti i cittadini.