Art. 4.
(Uniformita' delle condizioni di salute sul territorio nazionale)
Con legge dello Stato sono dettate norme dirette ad assicurare
condizioni e garanzie di salute uniformi per tutto il territorio
nazionale e stabilite le relative sanzioni penali, particolarmente in
materia di:
1) inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo;
2) igiene e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro;
3) omologazione, per fini prevenzionali, di macchine, di
impianti, di attrezzature e di mezzi personali di protezione;
4) tutela igienica degli alimenti e delle bevande;
5) ricerca e sperimentazione clinica e sperimentazione sugli
animali;
6) raccolta, frazionamento, conservazione e distribuzione del
sangue umano.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale,
sono fissati e periodicamente sottoposti a revisione i limiti massimi
di accettabilita' delle concentrazioni e i limiti massimi di
esposizione relativi ad inquinanti di natura chimica, fisica e
biologica e delle emissioni sonore negli ambienti di lavoro,
abitativi e nell'ambiente esterno.