Art. 4.
  (Uniformita' delle condizioni di salute sul territorio nazionale)

  Con  legge  dello  Stato  sono  dettate norme dirette ad assicurare
condizioni  e  garanzie  di  salute  uniformi per tutto il territorio
nazionale e stabilite le relative sanzioni penali, particolarmente in
materia di:
    1) inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo;
    2) igiene e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro;
    3)   omologazione,   per  fini  prevenzionali,  di  macchine,  di
impianti, di attrezzature e di mezzi personali di protezione;
    4) tutela igienica degli alimenti e delle bevande;
    5)  ricerca  e  sperimentazione  clinica  e sperimentazione sugli
animali;
    6)  raccolta,  frazionamento,  conservazione  e distribuzione del
sangue umano.
  Con  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale,
sono fissati e periodicamente sottoposti a revisione i limiti massimi
di   accettabilita'  delle  concentrazioni  e  i  limiti  massimi  di
esposizione  relativi  ad  inquinanti  di  natura  chimica,  fisica e
biologica   e  delle  emissioni  sonore  negli  ambienti  di  lavoro,
abitativi e nell'ambiente esterno.