Art. 5. 
(Indirizzo e coordinamento delle attivita' amministrative regionali) 
 
  La  funzione  di  indirizzo   e   coordinamento   delle   attivita'
amministrative delle  regioni  in  materia  sanitaria,  attinente  ad
esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli  obiettivi
della programmazione economica nazionale, ad esigenze di rigore e  di
efficacia della spesa sanitaria nonche' agli impegni derivanti  dagli
obblighi internazionali e  comunitari,  spetta  allo  Stato  e  viene
esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge  o  con  atto
avente forza di  legge,  mediante  deliberazioni  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, d'intesa  con  il
Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale. 
  Fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza
di legge, l'esercizio della funzione di cui al precedente comma  puo'
essere delegato di volta in  volta  dal  Consiglio  dei  ministri  al
Comitato interministeriale per la  programmazione  economica  (CIPE),
per la determinazione dei criteri  operativi  nelle  materie  di  sua
competenza, oppure al Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa
con il Ministro della sanita' quando si tratti di affari particolari. 
  Il Ministro della  sanita'  esercita  le  competenze  attribuitegli
dalla presente legge ed emana le direttive concernenti  le  attivita'
delegate alle regioni. 
  In  caso  di  persistente  inattivita'   degli   organi   regionali
nell'esercizio  delle  funzioni   delegate,   qualora   l'inattivita'
relativa alle materie  delegate  riguardi  adempimenti  da  svolgersi
entro termini perentori  previsti  dalla  legge  o  risultanti  dalla
natura degli interventi, il Consiglio dei ministri, su  proposta  del
Ministro della sanita', dispone il compimento degli atti relativi  in
sostituzione dell'amministrazione regionale. 
  Il Ministro della  sanita'  e  le  amministrazioni  regionali  sono
tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta  ogni  notizia  utile
allo svolgimento delle proprie funzioni.