Art. 6.
                      (Competenze dello Stato)

  Sono   di   competenza   dello  Stato  le  funzioni  amministrative
concernenti:
    a)  i  rapporti  internazionali  e  la profilassi internazionale,
marittima,  aerea  e  di  frontiera,  anche  in  materia veterinaria;
l'assistenza   sanitaria   ai   cittadini   italiani   all'estero   e
l'assistenza  in Italia agli stranieri ed agli apolidi, nei limiti ed
alle  condizioni  previste da impegni internazionali, avvalendosi dei
presidi sanitari esistenti;
    b)  la  profilassi  delle  malattie infettive e diffusive, per le
quali   siano   imposte   la   vaccinazione   obbligatoria  o  misure
quarantenarie,  nonche'  gli  interventi  contro  le  epidemie  e  le
epizoozie;
    c)    la   produzione,   la   registrazione,   la   ricerca,   la
sperimentazione, il commercio e l'informazione concernenti i prodotti
chimici  usati  in  medicina,  i  preparati farmaceutici, i preparati
galenici,  le specialita' medicinali, i vaccini, gli immunomodulatori
cellulari  e  virali, i sieri, le anatossine e i prodotti assimilati,
gli emoderivati, i presidi sanitari e medico-chirurgici ed i prodotti
assimilati anche per uso veterinario;
    d)  la  coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'impiego,
il   commercio   all'ingrosso,   l'esportazione,  l'importazione,  il
transito,   l'acquisto,  la  vendita  e  la  detenzione  di  sostanze
stupefacenti  o  psicotrope,  salvo  che  per  le  attribuzioni  gia'
conferite alle regioni dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685;
    e)  la  produzione,  la registrazione e il commercio dei prodotti
dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi;
    f)  l'elencazione  e la determinazione delle modalita' di impiego
degli  additivi  e  dei  coloranti  permessi  nella lavorazione degli
alimenti  e  delle  bevande  e  nella  produzione degli oggetti d'uso
personale   e  domestico;  la  determinazione  delle  caratteristiche
igienico-sanitarie   dei  materiali  e  dei  recipienti  destinati  a
contenere  e  conservare sostanze alimentari e bevande, nonche' degli
oggetti   destinati   comunque  a  venire  a  contatto  con  sostanze
alimentari;
    g) gli standards dei prodotti industriali;
    h)  la determinazione di indici di qualita' e di salubrita' degli
alimenti e delle bevande alimentari;
    i)  la  produzione,  la  registrazione,  il commercio e l'impiego
delle  sostanze  chimiche e delle forme di energia capaci di alterare
l'equilibrio biologico ed ecologico;
    k)   i   controlli   sanitari   sulla   produzione   dell'energia
termoelettrica   e  nucleare  e  sulla  produzione,  il  commercio  e
l'impiego delle sostanze radioattive;
    l)  il  prelievo di parti di cadavere, la loro utilizzazione e il
trapianto  di  organi limitatamente alle funzioni di cui alla legge 2
dicembre 1975, n. 644;
    m)  la  disciplina generale del lavoro e della produzione ai fini
della  prevenzione  degli  infortuni  sul  lavoro  e  delle  malattie
professionali;
    n)  l'omologazione  di macchine, di impianti e di mezzi personali
di protezione;
    o)  l'istituto superiore di sanita', secondo le norme di cui alla
legge 7 agosto 1973, n. 519, ed alla presente legge;
    p)  l'Istituto  superiore  per  la prevenzione e la sicurezza del
lavoro secondo le norme previste dalla presente legge;
    q)  la fissazione dei requisiti per la determinazione dei profili
professionali  degli operatori sanitari; le disposizioni generali per
la durata e la conclusione dei corsi; la determinazione dei requisiti
necessari  per  la  ammissione alle scuole, nonche' dei requisiti per
l'esercizio delle professioni mediche e sanitarie ausiliarie;
    r)  il  riconoscimento  e  la  equiparazione dei servizi sanitari
prestati  in  Italia  e  all'estero  dagli operatori sanitari ai fini
dell'ammissione ai concorsi e come titolo nei concorsi stessi;
    s) gli ordini e i collegi professionali;
    t)  il  riconoscimento  delle proprieta' terapeutiche delle acque
minerali  e termali e la pubblicita' relativa alla loro utilizzazione
a scopo sanitario;
    u)  la  individuazione  delle  malattie infettive e diffusive del
bestiame  per  le  quali,  in  tutto  il  territorio  nazionale, sono
disposti  l'obbligo  di  abbattimento  e, se del caso, la distruzione
degli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione; la
determinazione   degli   interventi   obbligatori   in   materia   di
zooprofilassi;  le  prescrizioni  inerenti  all'impiego  dei principi
attivi,    degli    additivi    e    delle    sostanze   minerali   e
chimico-industriali    nei   prodotti   destinati   all'alimentazione
zootecnica,   nonche'   quelle   relative   alla  produzione  e  alla
commercializzazione di questi ultimi prodotti;
    v) l'organizzazione sanitaria militare;
    z) i servizi sanitari istituiti per le Forze armate ed i Corpi di
polizia,  per  il  Corpo  degli  agenti  di  custodia  e per il Corpo
nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  nonche'  i  servizi dell'Azienda
autonoma   delle   ferrovie  dello  Stato  relativi  all'accertamento
tecnico-sanitario delle condizioni del personale dipendente.