Art. 6.
(Competenze dello Stato)
Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative
concernenti:
a) i rapporti internazionali e la profilassi internazionale,
marittima, aerea e di frontiera, anche in materia veterinaria;
l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero e
l'assistenza in Italia agli stranieri ed agli apolidi, nei limiti ed
alle condizioni previste da impegni internazionali, avvalendosi dei
presidi sanitari esistenti;
b) la profilassi delle malattie infettive e diffusive, per le
quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria o misure
quarantenarie, nonche' gli interventi contro le epidemie e le
epizoozie;
c) la produzione, la registrazione, la ricerca, la
sperimentazione, il commercio e l'informazione concernenti i prodotti
chimici usati in medicina, i preparati farmaceutici, i preparati
galenici, le specialita' medicinali, i vaccini, gli immunomodulatori
cellulari e virali, i sieri, le anatossine e i prodotti assimilati,
gli emoderivati, i presidi sanitari e medico-chirurgici ed i prodotti
assimilati anche per uso veterinario;
d) la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'impiego,
il commercio all'ingrosso, l'esportazione, l'importazione, il
transito, l'acquisto, la vendita e la detenzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope, salvo che per le attribuzioni gia'
conferite alle regioni dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685;
e) la produzione, la registrazione e il commercio dei prodotti
dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi;
f) l'elencazione e la determinazione delle modalita' di impiego
degli additivi e dei coloranti permessi nella lavorazione degli
alimenti e delle bevande e nella produzione degli oggetti d'uso
personale e domestico; la determinazione delle caratteristiche
igienico-sanitarie dei materiali e dei recipienti destinati a
contenere e conservare sostanze alimentari e bevande, nonche' degli
oggetti destinati comunque a venire a contatto con sostanze
alimentari;
g) gli standards dei prodotti industriali;
h) la determinazione di indici di qualita' e di salubrita' degli
alimenti e delle bevande alimentari;
i) la produzione, la registrazione, il commercio e l'impiego
delle sostanze chimiche e delle forme di energia capaci di alterare
l'equilibrio biologico ed ecologico;
k) i controlli sanitari sulla produzione dell'energia
termoelettrica e nucleare e sulla produzione, il commercio e
l'impiego delle sostanze radioattive;
l) il prelievo di parti di cadavere, la loro utilizzazione e il
trapianto di organi limitatamente alle funzioni di cui alla legge 2
dicembre 1975, n. 644;
m) la disciplina generale del lavoro e della produzione ai fini
della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie
professionali;
n) l'omologazione di macchine, di impianti e di mezzi personali
di protezione;
o) l'istituto superiore di sanita', secondo le norme di cui alla
legge 7 agosto 1973, n. 519, ed alla presente legge;
p) l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro secondo le norme previste dalla presente legge;
q) la fissazione dei requisiti per la determinazione dei profili
professionali degli operatori sanitari; le disposizioni generali per
la durata e la conclusione dei corsi; la determinazione dei requisiti
necessari per la ammissione alle scuole, nonche' dei requisiti per
l'esercizio delle professioni mediche e sanitarie ausiliarie;
r) il riconoscimento e la equiparazione dei servizi sanitari
prestati in Italia e all'estero dagli operatori sanitari ai fini
dell'ammissione ai concorsi e come titolo nei concorsi stessi;
s) gli ordini e i collegi professionali;
t) il riconoscimento delle proprieta' terapeutiche delle acque
minerali e termali e la pubblicita' relativa alla loro utilizzazione
a scopo sanitario;
u) la individuazione delle malattie infettive e diffusive del
bestiame per le quali, in tutto il territorio nazionale, sono
disposti l'obbligo di abbattimento e, se del caso, la distruzione
degli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione; la
determinazione degli interventi obbligatori in materia di
zooprofilassi; le prescrizioni inerenti all'impiego dei principi
attivi, degli additivi e delle sostanze minerali e
chimico-industriali nei prodotti destinati all'alimentazione
zootecnica, nonche' quelle relative alla produzione e alla
commercializzazione di questi ultimi prodotti;
v) l'organizzazione sanitaria militare;
z) i servizi sanitari istituiti per le Forze armate ed i Corpi di
polizia, per il Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nonche' i servizi dell'Azienda
autonoma delle ferrovie dello Stato relativi all'accertamento
tecnico-sanitario delle condizioni del personale dipendente.