Art. 7.
(Funzioni delegate alle regioni)
E' delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative
concernenti:
a) la profilassi delle malattie infettive e diffusive, di cui al
precedente articolo 6, lettera b);
b) l'attuazione degli adempimenti disposti dall'autorita'
sanitaria statale ai sensi della lettera u) del precedente articolo
6;
c) i controlli sulla produzione, detenzione, commercio e impiego
dei gas tossici e delle altre sostanze pericolose;
d) il controllo dell'idoneita' dei locali ed attrezzature per il
commercio e il deposito delle sostanze radioattive naturali ed
artificiali e di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti; il
controllo sulla radioattivita' ambientale;
e) i controlli sulla produzione e sul commercio dei prodotti
dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi.
Le regioni provvedono all'approvvigionamento di sieri e vaccini
necessari per le vaccinazioni obbligatorie in base ad un programma
concordato con il Ministero della sanita'.
Il Ministero della sanita' provvede, se necessario, alla
costituzione ed alla conservazione di scorte di sieri, di vaccini, di
presidi profilattici e di medicinali di uso non ricorrente, da
destinare alle regioni per esigenze particolari di profilassi e cura
delle malattie infettive, diffusive e parassitarie.
Le regioni esercitano le funzioni delegate di cui al presente
articolo mediante subdelega ai comuni.
In relazione alle funzioni esercitate dagli uffici di sanita'
marittima, aerea e di frontiera e dagli uffici veterinari di confine,
di porto e di aeroporto, il Governo e' delegato ad emanare, entro un
anno dalla entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
per ristrutturare e potenziare i relativi uffici nel rispetto dei
seguenti criteri:
a) si procedera' ad una nuova distribuzione degli uffici nel
territorio, anche attraverso la costituzione di nuovi uffici, in modo
da attuare il piu' efficiente ed ampio decentramento delle funzioni;
b) in conseguenza, saranno rideterminate le dotazioni organiche
dei posti previsti dalla Tabella XIX, quadri B, C e D, allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748,
nonche' le dotazioni organiche dei ruoli delle carriere direttive, di
concetto, esecutive, ausiliarie e degli operatori, prevedendo, per la
copertura dei posti vacanti, concorsi a base regionale.
L'esercizio della delega alle regioni, per le funzioni indicate nel
quarto comma, in deroga all'articolo 34 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si attua a partire dal 1
gennaio 1981.