Art. 7. 
                  (Funzioni delegate alle regioni) 
 
  E' delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni  amministrative
concernenti: 
    a) la profilassi delle malattie infettive e diffusive, di cui  al
precedente articolo 6, lettera b); 
    b)  l'attuazione  degli   adempimenti   disposti   dall'autorita'
sanitaria statale ai sensi della lettera u) del  precedente  articolo
6; 
    c) i controlli sulla produzione, detenzione, commercio e  impiego
dei gas tossici e delle altre sostanze pericolose; 
    d) il controllo dell'idoneita' dei locali ed attrezzature per  il
commercio e  il  deposito  delle  sostanze  radioattive  naturali  ed
artificiali e di apparecchi generatori di radiazioni  ionizzanti;  il
controllo sulla radioattivita' ambientale; 
    e) i controlli sulla produzione  e  sul  commercio  dei  prodotti
dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi. 
  Le regioni provvedono all'approvvigionamento  di  sieri  e  vaccini
necessari per le vaccinazioni obbligatorie in base  ad  un  programma
concordato con il Ministero della sanita'. 
  Il  Ministero  della  sanita'   provvede,   se   necessario,   alla
costituzione ed alla conservazione di scorte di sieri, di vaccini, di
presidi profilattici e  di  medicinali  di  uso  non  ricorrente,  da
destinare alle regioni per esigenze particolari di profilassi e  cura
delle malattie infettive, diffusive e parassitarie. 
  Le regioni esercitano le  funzioni  delegate  di  cui  al  presente
articolo mediante subdelega ai comuni. 
  In relazione alle  funzioni  esercitate  dagli  uffici  di  sanita'
marittima, aerea e di frontiera e dagli uffici veterinari di confine,
di porto e di aeroporto, il Governo e' delegato ad emanare, entro  un
anno dalla entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
per ristrutturare e potenziare i relativi  uffici  nel  rispetto  dei
seguenti criteri: 
    a) si procedera' ad una  nuova  distribuzione  degli  uffici  nel
territorio, anche attraverso la costituzione di nuovi uffici, in modo
da attuare il piu' efficiente ed ampio decentramento delle funzioni; 
    b) in conseguenza, saranno rideterminate le  dotazioni  organiche
dei posti previsti dalla Tabella XIX, quadri B, C e  D,  allegata  al
decreto del Presidente della  Repubblica  30  giugno  1972,  n.  748,
nonche' le dotazioni organiche dei ruoli delle carriere direttive, di
concetto, esecutive, ausiliarie e degli operatori, prevedendo, per la
copertura dei posti vacanti, concorsi a base regionale. 
  L'esercizio della delega alle regioni, per le funzioni indicate nel
quarto comma, in deroga all'articolo 34 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si attua  a  partire  dal  1
gennaio 1981.