Art. 8.
(Consiglio sanitario nazionale)
E' istituito il Consiglio sanitario nazionale con funzioni di
consulenza e di proposta nei confronti del Governo per la
determinazione delle linee generali della politica sanitaria
nazionale e per l'elaborazione e la attuazione del piano sanitario
nazionale.
Il Consiglio e' sentito obbligatoriamente in ordine ai programmi
globali di prevenzione anche primaria, alla determinazione dei
livelli di prestazioni sanitarie stabiliti con le modalita' di cui al
secondo comma dell'articolo 3 e alla ripartizione degli stanziamenti
di cui all'articolo 51, nonche' alle fasi di attuazione del servizio
sanitario nazionale e alla programmazione del fabbisogno di personale
sanitario necessario alle esigenze del servizio sanitario nazionale.
Esso predispone una relazione annuale sullo stato sanitario del
paese, sulla quale il Ministro della sanita' riferisce al Parlamento
entro il 31 marzo di ogni anno.
Il Consiglio sanitario nazionale, nominato con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanita',
per la durata di un quinquennio, e' presieduto dal Ministro della
sanita' ed e' composto:
a) da un rappresentante per ciascuna regione e, per quanto
concerne la regione Trentino-Alto Adige, da un rappresentante della
provincia di Trento e da un rappresentante della provincia di
Bolzano;
b) da tre rappresentanti del Ministero della sanita' e da un
rappresentante per ciascuno dei seguenti Ministeri: lavoro e
previdenza sociale; pubblica istruzione; interno; difesa; tesoro;
bilancio e programmazione economica; agricoltura e foreste;
industria, commercio e artigianato; marina mercantile; da un
rappresentante designato dal Ministro per il coordinamento delle
iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;
c) dal direttore dell'Istituto superiore di sanita', dal
direttore dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro, da un rappresentante del Consiglio nazionale delle
ricerche e da dieci esperti in materia sanitaria designati dal CNEL,
tenendo presenti i criteri di rappresentativita' e competenze
funzionali al servizio sanitario nazionale.
Per ogni membro effettivo deve essere nominato, con le stesse
modalita' sopra previste, un membro supplente che subentra in caso di
assenza o impedimento del titolare.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un vicepresidente.
L'articolazione in sezioni, le modalita' di funzionamento e le
funzioni di segreteria del Consiglio sono disciplinate con
regolamento emanato dal Ministro della sanita', sentito il Consiglio
stesso.