Art. 8. (Consiglio sanitario nazionale) E' istituito il Consiglio sanitario nazionale con funzioni di consulenza e di proposta nei confronti del Governo per la determinazione delle linee generali della politica sanitaria nazionale e per l'elaborazione e la attuazione del piano sanitario nazionale. Il Consiglio e' sentito obbligatoriamente in ordine ai programmi globali di prevenzione anche primaria, alla determinazione dei livelli di prestazioni sanitarie stabiliti con le modalita' di cui al secondo comma dell'articolo 3 e alla ripartizione degli stanziamenti di cui all'articolo 51, nonche' alle fasi di attuazione del servizio sanitario nazionale e alla programmazione del fabbisogno di personale sanitario necessario alle esigenze del servizio sanitario nazionale. Esso predispone una relazione annuale sullo stato sanitario del paese, sulla quale il Ministro della sanita' riferisce al Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno. Il Consiglio sanitario nazionale, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanita', per la durata di un quinquennio, e' presieduto dal Ministro della sanita' ed e' composto: a) da un rappresentante per ciascuna regione e, per quanto concerne la regione Trentino-Alto Adige, da un rappresentante della provincia di Trento e da un rappresentante della provincia di Bolzano; b) da tre rappresentanti del Ministero della sanita' e da un rappresentante per ciascuno dei seguenti Ministeri: lavoro e previdenza sociale; pubblica istruzione; interno; difesa; tesoro; bilancio e programmazione economica; agricoltura e foreste; industria, commercio e artigianato; marina mercantile; da un rappresentante designato dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica; c) dal direttore dell'Istituto superiore di sanita', dal direttore dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche e da dieci esperti in materia sanitaria designati dal CNEL, tenendo presenti i criteri di rappresentativita' e competenze funzionali al servizio sanitario nazionale. Per ogni membro effettivo deve essere nominato, con le stesse modalita' sopra previste, un membro supplente che subentra in caso di assenza o impedimento del titolare. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un vicepresidente. L'articolazione in sezioni, le modalita' di funzionamento e le funzioni di segreteria del Consiglio sono disciplinate con regolamento emanato dal Ministro della sanita', sentito il Consiglio stesso.