Art. 9. 
                   (istituto superiore di sanita') 
 
  L'Istituto superiore di sanita' e' organo  tecnico-scientifico  del
servizio  sanitario  nazionale  dotato  di  strutture  e  ordinamenti
particolari e di autonomia scientifica.  Esso  dipende  dal  Ministro
della sanita' e collabora con le unita' sanitarie locali, tramite  le
regioni, e con le regioni stesse,  su  richiesta  di  queste  ultime,
fornendo nell'ambito dei propri compiti istituzionali le informazioni
e le consulenze eventualmente necessarie. Esso esplica  attivita'  di
consulenza nelle  materie  di  competenza  dello  Stato,  di  cui  al
precedente articolo 6 della presente legge, ad  eccezione  di  quelle
previste  dalle  lettere  g),  k),  m)  e  n).  Le  modalita'   della
collaborazione delle regioni con l'Istituto superiore di sanita' sono
disciplinate nell'ambito dell'attivita' governativa  di  indirizzo  e
coordinamento di cui all'articolo 5. 
  L'Istituto per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali,  ha
facolta' di accedere agli impianti produttivi nonche'  ai  presidi  e
servizi  sanitari  per  compiervi  gli  accertamenti  e  i  controlli
previsti dall'articolo 1 della legge 7  agosto  1973,  n.  419.  Tale
facolta'  e'  inoltre  consentita  all'Istituto  su  richiesta  delle
regioni. 
  L'Istituto, in attuazione di un programma predisposto dal  Ministro
della sanita',  organizza,  in  collaborazione  con  le  regioni,  le
universita' e le altre istituzioni pubbliche a carattere scientifico,
corsi di specializzazione ed  aggiornamento  in  materia  di  sanita'
pubblica per gli operatori  sanitari  con  esclusione  del  personale
tecnico-infermieristico;   esso   inoltre   appronta   ed    aggiorna
periodicamente  l'Inventario  nazionale   delle   sostanze   chimiche
corredato  dalle  caratteristiche  chimico-fisiche  e  tossicologiche
necessarie per la valutazione del  rischio  sanitario  connesso  alla
loro presenza nell'ambiente; predispone i propri programmi di ricerca
tenendo  conto  degli  obiettivi   della   programmazione   sanitaria
nazionale e delle proposte avanzate  dalle  regioni.  Tali  programmi
sono approvati dal  Ministro  della  sanita',  sentito  il  Consiglio
sanitario nazionale. 
  L'Istituto svolge l'attivita' di ricerca avvalendosi degli istituti
pubblici a carattere scientifico e delle altre istituzioni  pubbliche
operanti nel settore; possono inoltre esser  chiamati  a  collaborare
istituti privati di riconosciuto valore scientifico. 
  Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro
del  tesoro,  verranno  determinati  gli  organici  e  i  contingenti
dell'Istituto superiore di sanita'. 
  Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1973, n. 519,
e' sostituito dal seguente: 
  "La suddivisione dell'Istituto in laboratori, il loro numero  e  le
loro  competenze  sono  stabilite  con  decreto  del  Ministro  della
sanita',  su  proposta  del  Comitato  scientifico  e  del   Comitato
amministrativo secondo le modalita' previste dall'articolo 62 della 
legge 7 agosto 1973, n. 519 
  La lettera b), primo comma, dell'articolo 13 della legge  7  agosto
1973, n. 519, e' sostituita dalla seguente: 
  "b) da dieci esperti nominati per tre anni con decreto del Ministro
della sanita' tra personalita' operanti nell'ambito di universita'  e
istituti  a  carattere   scientifico,   italiani   ed   eventualmente
stranieri, o nell'ambito del Consiglio nazionale delle ricerche, e da
dieci esperti di nazionalita' italiana nominati  per  tre  anni,  con
decreto  del  Ministro  della  sanita',  tra  personalita'   operanti
nell'ambito  delle  universita'  e  dei   presidi   igienico-sanitari
regionali. Tali esperti  sono  nominati  su  proposta  del  Consiglio
sanitario nazionale".