Art. 9.
(istituto superiore di sanita')
L'Istituto superiore di sanita' e' organo tecnico-scientifico del
servizio sanitario nazionale dotato di strutture e ordinamenti
particolari e di autonomia scientifica. Esso dipende dal Ministro
della sanita' e collabora con le unita' sanitarie locali, tramite le
regioni, e con le regioni stesse, su richiesta di queste ultime,
fornendo nell'ambito dei propri compiti istituzionali le informazioni
e le consulenze eventualmente necessarie. Esso esplica attivita' di
consulenza nelle materie di competenza dello Stato, di cui al
precedente articolo 6 della presente legge, ad eccezione di quelle
previste dalle lettere g), k), m) e n). Le modalita' della
collaborazione delle regioni con l'Istituto superiore di sanita' sono
disciplinate nell'ambito dell'attivita' governativa di indirizzo e
coordinamento di cui all'articolo 5.
L'Istituto per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, ha
facolta' di accedere agli impianti produttivi nonche' ai presidi e
servizi sanitari per compiervi gli accertamenti e i controlli
previsti dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1973, n. 419. Tale
facolta' e' inoltre consentita all'Istituto su richiesta delle
regioni.
L'Istituto, in attuazione di un programma predisposto dal Ministro
della sanita', organizza, in collaborazione con le regioni, le
universita' e le altre istituzioni pubbliche a carattere scientifico,
corsi di specializzazione ed aggiornamento in materia di sanita'
pubblica per gli operatori sanitari con esclusione del personale
tecnico-infermieristico; esso inoltre appronta ed aggiorna
periodicamente l'Inventario nazionale delle sostanze chimiche
corredato dalle caratteristiche chimico-fisiche e tossicologiche
necessarie per la valutazione del rischio sanitario connesso alla
loro presenza nell'ambiente; predispone i propri programmi di ricerca
tenendo conto degli obiettivi della programmazione sanitaria
nazionale e delle proposte avanzate dalle regioni. Tali programmi
sono approvati dal Ministro della sanita', sentito il Consiglio
sanitario nazionale.
L'Istituto svolge l'attivita' di ricerca avvalendosi degli istituti
pubblici a carattere scientifico e delle altre istituzioni pubbliche
operanti nel settore; possono inoltre esser chiamati a collaborare
istituti privati di riconosciuto valore scientifico.
Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro
del tesoro, verranno determinati gli organici e i contingenti
dell'Istituto superiore di sanita'.
Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1973, n. 519,
e' sostituito dal seguente:
"La suddivisione dell'Istituto in laboratori, il loro numero e le
loro competenze sono stabilite con decreto del Ministro della
sanita', su proposta del Comitato scientifico e del Comitato
amministrativo secondo le modalita' previste dall'articolo 62 della
legge 7 agosto 1973, n. 519
La lettera b), primo comma, dell'articolo 13 della legge 7 agosto
1973, n. 519, e' sostituita dalla seguente:
"b) da dieci esperti nominati per tre anni con decreto del Ministro
della sanita' tra personalita' operanti nell'ambito di universita' e
istituti a carattere scientifico, italiani ed eventualmente
stranieri, o nell'ambito del Consiglio nazionale delle ricerche, e da
dieci esperti di nazionalita' italiana nominati per tre anni, con
decreto del Ministro della sanita', tra personalita' operanti
nell'ambito delle universita' e dei presidi igienico-sanitari
regionali. Tali esperti sono nominati su proposta del Consiglio
sanitario nazionale".