Art. 9. (istituto superiore di sanita') L'Istituto superiore di sanita' e' organo tecnico-scientifico del servizio sanitario nazionale dotato di strutture e ordinamenti particolari e di autonomia scientifica. Esso dipende dal Ministro della sanita' e collabora con le unita' sanitarie locali, tramite le regioni, e con le regioni stesse, su richiesta di queste ultime, fornendo nell'ambito dei propri compiti istituzionali le informazioni e le consulenze eventualmente necessarie. Esso esplica attivita' di consulenza nelle materie di competenza dello Stato, di cui al precedente articolo 6 della presente legge, ad eccezione di quelle previste dalle lettere g), k), m) e n). Le modalita' della collaborazione delle regioni con l'Istituto superiore di sanita' sono disciplinate nell'ambito dell'attivita' governativa di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 5. L'Istituto per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, ha facolta' di accedere agli impianti produttivi nonche' ai presidi e servizi sanitari per compiervi gli accertamenti e i controlli previsti dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1973, n. 419. Tale facolta' e' inoltre consentita all'Istituto su richiesta delle regioni. L'Istituto, in attuazione di un programma predisposto dal Ministro della sanita', organizza, in collaborazione con le regioni, le universita' e le altre istituzioni pubbliche a carattere scientifico, corsi di specializzazione ed aggiornamento in materia di sanita' pubblica per gli operatori sanitari con esclusione del personale tecnico-infermieristico; esso inoltre appronta ed aggiorna periodicamente l'Inventario nazionale delle sostanze chimiche corredato dalle caratteristiche chimico-fisiche e tossicologiche necessarie per la valutazione del rischio sanitario connesso alla loro presenza nell'ambiente; predispone i propri programmi di ricerca tenendo conto degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e delle proposte avanzate dalle regioni. Tali programmi sono approvati dal Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale. L'Istituto svolge l'attivita' di ricerca avvalendosi degli istituti pubblici a carattere scientifico e delle altre istituzioni pubbliche operanti nel settore; possono inoltre esser chiamati a collaborare istituti privati di riconosciuto valore scientifico. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, verranno determinati gli organici e i contingenti dell'Istituto superiore di sanita'. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1973, n. 519, e' sostituito dal seguente: "La suddivisione dell'Istituto in laboratori, il loro numero e le loro competenze sono stabilite con decreto del Ministro della sanita', su proposta del Comitato scientifico e del Comitato amministrativo secondo le modalita' previste dall'articolo 62 della legge 7 agosto 1973, n. 519 La lettera b), primo comma, dell'articolo 13 della legge 7 agosto 1973, n. 519, e' sostituita dalla seguente: "b) da dieci esperti nominati per tre anni con decreto del Ministro della sanita' tra personalita' operanti nell'ambito di universita' e istituti a carattere scientifico, italiani ed eventualmente stranieri, o nell'ambito del Consiglio nazionale delle ricerche, e da dieci esperti di nazionalita' italiana nominati per tre anni, con decreto del Ministro della sanita', tra personalita' operanti nell'ambito delle universita' e dei presidi igienico-sanitari regionali. Tali esperti sono nominati su proposta del Consiglio sanitario nazionale".