Art. 4.
                Disposizioni in materia di personale
  1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque
territoriali  e  nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla
data  di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale,
al  personale  che  partecipa  alle missioni internazionali di cui al
presente  decreto  e' corrisposta per tutta la durata del periodo, in
aggiunta  allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere
fisso  e  continuativo,  l'indennita'  di  missione  di  cui al regio
decreto  3 giugno  1926,  n.  941,  nelle misure di seguito indicate,
detraendo   eventuali   indennita'   e  contributi  corrisposti  agli
interessati direttamente dagli organismi internazionali:
    a) misura  del  98  per cento al personale militare che partecipa
alle  missioni  UNIFIL,  compreso  il  personale  facente parte della
struttura  attivata  presso  le Nazioni Unite, MSU, Joint Enterprise,
Albania  2  e  ALTHEA,  nei  Balcani, TIPH 2 ed EUBAM Rafah, in Medio
Oriente,  nonche'  al  personale del Corpo della guardia di finanza e
della Polizia di Stato che partecipa alla missione UNMIK in Kosovo;
    b) misura  del  98 per cento, calcolata sulla diaria prevista con
riferimento  ad  Arabia  Saudita,  Emirati  Arabi  Uniti  e  Oman, al
personale  militare che partecipa alla missione ISAF in Afghanistan e
negli  Emirati  Arabi  Uniti,  nonche'  al  personale  dell'Arma  dei
carabinieri  in  servizio  di sicurezza presso la sede diplomatica di
Kabul;
    c) misura   intera  al  personale  della  Polizia  di  Stato  che
partecipa alla missione EUPOL COPPS, in Palestina;
    d) misura   intera   incrementata   del  30  per  cento,  se  non
usufruisce,  a  qualsiasi  titolo,  di  vitto e alloggio gratuiti, al
personale  militare  che  partecipa  alle  missioni  AMIS II ed EUPOL
Kinshasa in Africa, UNFICYP, a Cipro, al personale militare impiegato
nell'ambito   del   Military   Liason  Office  della  missione  Joint
Enterprise, al personale dell'Arma dei carabinieri che partecipa alla
missione EUPM, in Bosnia-Erzegovina;
    e) misura  intera  incrementata del 30 per cento, calcolata sulla
diaria  prevista  con  riferimento  ad  Arabia Saudita, Emirati Arabi
Uniti  e  Oman, al personale militare impiegato in Iraq, in Bahrain e
nella   cellula   nazionale  interforze  operante  a  Tampa,  se  non
usufruiscono, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.
  2.  All'indennita'  di cui al comma 1 non si applica l'articolo 28,
comma 1,  del  decreto-legge  4 luglio  2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
  3.  Al  personale  che partecipa ai programmi di cooperazione delle
Forze  di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica
si  applica  il  trattamento  economico previsto dalla legge 8 luglio
1961,  n.  642,  e l'indennita' speciale, di cui all'articolo 3 della
medesima  legge,  nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo
servizio all'estero.
  4.  Per  il  periodo  dal  1° gennaio  2007 al 31 dicembre 2007, ai
militari   inquadrati   nei   contingenti  impiegati  nelle  missioni
internazionali   di   cui   al   presente  decreto,  in  sostituzione
dell'indennita'   di   impiego   operativo   ovvero   dell'indennita'
pensionabile   percepita,   e'   corrisposta,   se  piu'  favorevole,
l'indennita'  di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185%
dell'indennita'  di  impiego operativo di base di cui all'articolo 2,
primo   comma,  della  legge  23 marzo  1983,  n.  78,  e  successive
modificazioni,  se  militari  in servizio permanente, e a euro 70, se
volontari  di  truppa  in  ferma  breve  o  prefissata.  Si applicano
l'articolo 19,   primo   comma,  del  testo  unico  delle  norme  sul
trattamento  di  quiescenza  dei  dipendenti  civili e militari dello
Stato,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973,  n.  1092,  e  l'articolo 51,  comma 6,  del  testo unico delle
imposte   sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
  5.  I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e
di  imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei
carabinieri  presso  i  comandi,  le  unita',  i  reparti  e gli enti
costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui al
presente decreto sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi
previsti  dalle  tabelle  1,  2  e  3 allegate ai decreti legislativi
30 dicembre  1997,  n.  490,  e  5 ottobre 2000, n. 298, e successive
modificazioni.
  6.  Per  le esigenze connesse con le missioni internazionali di cui
al  presente  decreto,  in  deroga a quanto previsto dall'articolo 64
della  legge  10 aprile  1954,  n. 113, nell'anno 2007 possono essere
richiamati  in  servizio  a  domanda,  secondo  le  modalita'  di cui
all'articolo 25  del  decreto  legislativo  8 maggio  2001, n. 215, e
successive  modificazioni, gli ufficiali appartenenti alla riserva di
complemento,  nei  limiti  del  contingente  stabilito dalla legge di
bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento.
  7.  Al  personale che partecipa alle missioni internazionali di cui
al  presente  decreto si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4,
5, 7 e 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
  8.  Il  personale  militare  impiegato  dall'ONU, nell'ambito della
missione  UNIFIL,  con  contratto individuale conserva il trattamento
economico  fisso e continuativo e percepisce l'indennita' di missione
di   cui  al  comma 1,  con  spese  di  vitto  e  alloggio  a  carico
dell'Amministrazione.   Eventuali   retribuzioni   o  altri  compensi
corrisposti  direttamente dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione
di  indennita'  e  rimborsi  per  servizi  fuori  sede,  sono versati
all'Amministrazione  al  netto  delle  ritenute,  fino  a concorrenza
dell'importo  corrispondente  alla  somma  del  trattamento economico
fisso e continuativo e dell'indennita' di missione di cui al comma 1,
al netto delle ritenute, e delle spese di vitto e alloggio.
  8-bis. (( In relazione alle prioritarie e urgenti esigenze connesse
all'intensificarsi  delle  attivita'  di  supporto  alle Forze armate
impiegate  nelle  missioni  internazionali  e ai conseguenti maggiori
carichi  di  lavoro  derivanti  dall'accresciuta  complessita'  delle
funzioni  assegnate  al personale contrattualizzato appartenente alle
aree  funzionali  in  servizio  presso  il Ministero della difesa, e'
autorizzata,  per  l'anno  2007,  la  spesa  di  euro  10  milioni da
destinare,   attraverso   la   contrattazione   collettiva  nazionale
integrativa,  all'incentivazione  della  produttivita'  del  predetto
personale. ))
 
          Riferimenti normativi:
              - Il  regio  decreto  3 giugno  1926,  n.  941, recante
          «Indennita'  al  personale dell'amministrazione dello Stato
          incaricato  di  missione  all'estero»,  e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1926.
              -  Il  decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  4 agosto  2006,  n. 248,
          recante  «Disposizioni  urgenti per il rilancio economico e
          sociale,  per  il contenimento e la razionalizzazione della
          spesa  pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e
          di   contrasto   all'evasione   fiscale»   (pubblicata  nel
          supplemento   ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  186
          dell'11 agosto  2006).  Si  riporta  il testo dell'art. 28,
          comma 1:
              «Art.  28  (Diarie  per  missioni  all'estero). - 1. Le
          diarie  per  le  missioni  all'estero di cui alla tabella B
          allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
          della  programmazione  economica  in data 27 agosto 1998, e
          successive   modificazioni,   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale  n.  202  del 31 agosto 1998, sono ridotte del 20
          per  cento  a decorrere dalla data di entrata in vigore del
          presente  decreto.  La  riduzione  si  applica al personale
          appartenente   alle  amministrazioni  di  cui  all'art.  1,
          comma 2,  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
          successive modificazioni.».
              - La  legge 8 luglio 1961, n. 642, recante «Trattamento
          economico  del  personale  dell'Esercito,  della  Marina  e
          dell'Aeronautica  destinato  isolatamente all'estero presso
          delegazioni  o  rappresentanze militari ovvero presso enti,
          comandi  od  organismi internazionali», e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 186 del 29 luglio 1961. Si riporta il
          testo degli articoli 1, primo comma, lettera b), e 3:
              «Art.  1.  - Il personale militare dell'Esercito, della
          Marina  e  dell'Aeronautica  destinato  isolatamente presso
          delegazioni  o  rappresentanze  militari all'estero, per un
          periodo superiore a 6 mesi, percepisce:
                a) (Omissis);
                b) un  assegno di lungo servizio all'estero in misura
          mensile  ragguagliata  a  30  diarie  intere come stabilito
          dalle norme in vigore per il Paese di destinazione;».
              «Art.  3.  - Al personale di cui all'art. 1 puo' essere
          attribuita,  qualora l'assegno di lungo servizio all'estero
          non  sia  ritenuto  sufficiente  in relazione a particolari
          condizioni   di   servizio,   una  indennita'  speciale  da
          stabilirsi   nella  stessa  valuta  dall'assegno  di  lungo
          servizio all'estero, con le modalita' previste dall'art. 27
          della legge 26 marzo 1958, n. 361.».
              - La legge 23 marzo 1983, n. 78, recante «Aggiornamento
          della  legge  5 maggio  1976,  n.  187», e pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  n. 85 del 28 marzo 1983; si riporta il
          testo dell'art. 2, primo comma:
              «Art.   2  (Indennita'  di  impiego  operativo).  -  Al
          personale    militare   dell'Esercito,   della   Marina   e
          dell'Aeronautica,  salvo  i casi previsti dagli articoli 3,
          4,  5,  6,  primo,  secondo  e  terzo  comma,  e  7, spetta
          l'indennita'  mensile  di  impiego  operativo di base nelle
          misure stabilite dall'annessa tabella 1 per gli ufficiali e
          i  sottufficiali  e  nella  misura  di  lire 50.000 per gli
          allievi  delle  accademie  militari  e  per  i graduati e i
          militari   di   truppa   volontari,   a  ferma  speciale  o
          raffermati.».
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          29 dicembre  1973, n. 1092, recante «Approvazione del testo
          unico   delle  norme  sul  trattamento  di  quiescenza  dei
          dipendenti  civili  e  militari dello Stato», e' pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  120  del  9 maggio 1974; si
          riporta il testo dell'art. 19, primo comma:
              «Art. 19 (Servizio di navigazione e servizio su costa).
          - Il servizio prestato dai militari della Marina a bordo di
          navi in armamento o in riserva e' aumentato di un terzo; lo
          stesso aumento si applica per il servizio prestato da detti
          militari  sulla costa in tempo di guerra. E' pure aumentato
          di  un  terzo  il  servizio  di  navigazione  compiuto  dai
          militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia
          di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e
          del   Corpo   degli   agenti  di  custodia,  nonche'  dagli
          appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          22 dicembre  1986,  n. 917, recante «Approvazione del testo
          unico   delle  imposte  sui  redditi»,  e'  pubblicato  nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 302 del
          31 dicembre   1986;  si  riporta  il  testo  dell'art.  51,
          comma 6:
              «Art.  51  [48]  (Determinazione  del reddito di lavoro
          dipendente). - 1-5. (Omissis).
              6.  Le  indennita'  e  le maggiorazioni di retribuzione
          spettanti    ai    lavoratori    tenuti    per    contratto
          all'espletamento   delle  attivita'  lavorative  in  luoghi
          sempre   variabili   e  diversi,  anche  se  comsposte  con
          carattere di continuita', le indennita' di navigazione e di
          volo  previste  dalla  legge  o  dal  contratto collettivo,
          nonche'  le  indennita' di cui all'art. 133 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  15 dicembre  1959,  n. 1229,
          concorrono  a  formare  il  reddito nella misura del 50 per
          cento  del  loro  ammontare. Con decreto del Ministro delle
          finanze,  di  concerto  con  il Ministro del lavoro e della
          previdenza sociale, possono essere individuate categorie di
          lavoratori  e  condizioni  di applicabilita' della presente
          disposizione.».
              - Il  decreto  legislativo  30 dicembre  1997,  n. 490,
          recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
          dell'avanzamento  degli  ufficiali,  a  norma  dell'art. 1,
          comma 97,   della   legge  23 dicembre  1996,  n.  662»  e'
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale  n.  17  del 22 gennaio 1997. Le tabelle 1, 2 e 3
          allegate  al  decreto  legislativo,  come  modificate dalla
          legge  2 dicembre  2004, n. 299, pubblicata nel supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 294 del 16 dicembre
          2004,  prevedono, tra l'altro, gli obblighi da assolvere ai
          fini  della  valutazione  per  l'avanzamento  nel  ruolo di
          appartenenza degli ufficiali in servizio permanente.
              - Il   decreto  legislativo  5 ottobre  2000,  n.  298,
          recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
          dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri,
          a  norma  dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78», e'
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale  n.  248 del 23 ottobre 2000. Le tabelle 1, 2 e 3
          allegate al decreto legislativo prevedono, tra l'altro, gli
          obblighi   da  assolvere  ai  fini  della  valutazione  per
          l'avanzamento  nel ruolo di appartenenza degli ufficiali in
          servizio permanente.
              - La legge 10 aprile 1954, n. 113, recante «Stato degli
          ufficiali  dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica»,
          e'  pubblicata  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale  n.  98  del  29 aprile 1954. Si riporta il testo
          dell'art. 64:
              «Art.  64.  - La categoria della riserva di complemento
          comprende  gli ufficiali che, avendo cessato di appartenere
          alla  categoria di complemento o al servizio permanente nei
          casi  e  nelle  condizioni  previsti  dalla presente legge,
          hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra».
              - Il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante
          «Disposizioni    per    disciplinare    la   trasformazione
          progressiva  dello  strumento  militare in professionale, a
          norma  dell'art.  3, comma 1, della legge 14 novembre 2000,
          n.  331»,  e'  pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla
          Gazzetta  Ufficiale  n. 133 dell'11 giugno 2001. Si riporta
          il   testo   dell'art.  25,  come  modificato  dal  decreto
          legislativo   31   luglio  2003,  n.  236,  e  dal  decreto
          legislativo 19 agosto 2005, n. 197:
              «Art. 25 (Ufficiali delle forze di completamento). - 1.
          In  relazione alla necessita' di disporre di adeguate forze
          di  completamento,  con specifico riferimento alle esigenze
          correlate  con  le  missioni  internazionali  ovvero con le
          attivita'  addestrative,  operative  e  logistiche  sia sul
          territorio  nazionale  sia  all'estero,  gli  ufficiali  di
          complemento   o   in  ferma  prefissata,  su  proposta  dei
          rispettivi  Stati  maggiori  o  Comandi  generali  e previo
          consenso  degli  interessati,  possono essere richiamati in
          servizio  con  il grado e l'anzianita' posseduta ed ammessi
          ad  una  ferma  non  superiore  ad  un  anno, rinnovabile a
          domanda  dell'interessato  per  non  piu'  di una volta, al
          termine della quale sono collocati in congedo.
              2.  Agli  ufficiali  delle  forze  di  completamento si
          applicano  le  norme  di  stato  giuridico previste per gli
          ufficiali del servizio permanente.
              3.  L'avanzamento dei predetti ufficiali avviene con le
          modalita'  previste per gli ufficiali del congedo di cui al
          titolo   IV  della  legge  12 novembre  1955,  n.  1137,  e
          successive modificazioni.
              4. Gli ufficiali inferiori delle forze di completamento
          possono  partecipare  ai concorsi per il reclutamento degli
          ufficiali  di  cui  all'art.  4,  comma 4,  e  all'art.  5,
          comma 1,  del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
          e  successive  modificazioni,  sempre  che  gli  stessi non
          abbiano  superato  il  40°  anno  di  eta'.  Al termine dei
          prescritti  corsi  formativi,  i  predetti  ufficiali  sono
          iscritti  in  ruolo,  con il grado rivestito, dopo l'ultimo
          dei parigrado in ruolo.
              5.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma 4 si applicano
          all'Arma  dei  carabinieri  con riferimento al reclutamento
          degli ufficiali di cui agli articoli 6, comma 3, 7, comma 1
          e  8,  comma 1,  del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
          298,  sempreche'  gli  ufficiali  interessati  non  abbiano
          superato il 34° anno di eta'.
              5-bis.   Fermi   restando   gli   ulteriori   requisiti
          prescritti dalla normativa vigente, gli ufficiali inferiori
          delle  forze  di  completamento  del Corpo della guardia di
          finanza possono partecipare, esclusivamente in relazione ai
          posti loro riservati ai sensi dell'art. 26, comma 4-ter, ai
          concorsi   per  il  reclutamento  degli  ufficiali  di  cui
          all'art.   9  del  decreto  legislativo  n.  69  del  2001,
          sempreche'  gli  ufficiali interessati non abbiano superato
          il   trentaquattresimo   anno   di  eta'.  Al  termine  dei
          prescritti   corsi  formativi  i  predetti  ufficiali  sono
          iscritti  in  ruolo,  con il grado rivestito, dopo l'ultimo
          dei pari grado in ruolo.
              6.  La  nomina  ad  ufficiale  di  complemento ai sensi
          dell'art.  4 del regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, puo'
          essere  conferita  ai  cittadini  italiani  in  possesso di
          spiccata  professionalita'  che  diano ampio affidamento di
          prestare  opera  proficua  nelle Forze armate. La nomina e'
          conferita   previo  giudizio  della  Commissione  ordinaria
          d'avanzamento,   che   stabilisce  il  grado  ed  il  ruolo
          d'assegnazione, sentiti i rispettivi Capi di stato maggiore
          o Comandanti generali.
              7. Con decreto del Ministro della difesa o del Ministro
          delle  finanze,  secondo  le  rispettive  competenze,  sono
          definite  in relazione alle specifiche esigenze di ciascuna
          Forza  armata,  dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
          guardia di finanza:
                a) le  modalita'  per  l'individuazione delle ferme e
          della  loro  eventuale  estensione  nell'ambito  del limite
          massimo di cui al comma 1;
                b) i  requisiti  fisici  ed attitudinali richiesti ai
          fini   dell'esercizio   delle  mansioni  previste  per  gli
          ufficiali   chiamati   o   richiamati   in   servizio.  Gli
          ordinamenti   di   ciascuna  Forza  armata,  dell'Arma  dei
          carabinieri   e   del   Corpo   della  guardia  di  finanza
          individuano  gli  eventuali  specifici requisiti richiesti,
          anche relativamente alle rispettive articolazioni interne.
                c) le   procedure   da  seguirsi,  le  modalita'  per
          l'individuazione   delle   professionalita'   e  del  grado
          conferibile  ai  sensi del comma 6, gli eventuali ulteriori
          requisiti,  secondo  criteri  analoghi a quelli individuati
          dal titolo II del regio decreto 16 maggio 1932, n. 819.
              8.  Agli  ufficiali  delle  forze di completamento, che
          siano  lavoratori dipendenti pubblici, chiamati in servizio
          per  le esigenze delle forze di completamento, spettano, in
          aggiunta  alle competenze fisse ed eventuali determinate ed
          attribuite  ai sensi dell'art. 28, comma 5, e limitatamente
          al   periodo   di   effettiva  permanenza  nelle  posizioni
          precedentemente  individuate, anche lo stipendio e le altre
          indennita'   a   carattere   fisso  e  continuativo,  fatta
          eccezione  per  l'indennita'  integrativa  speciale, dovute
          dall'amministrazione di origine, che ne assicura la diretta
          corresponsione all'interessato.».
              - Si riporta il testo degli articoli 2, commi 2 e 3, 3,
          4,  5, 7 e 13 del citato decreto-legge 28 dicembre 2001, n.
          451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
          2002, n. 15:
              «Art. 2 (Indennita' di missione). - 1. (Omissis).
              2.  Durante  i  periodi  di  riposo e recupero previsti
          dalle  normative  di  settore,  fruiti  fuori dal teatro di
          operazioni e in costanza di missione, al personale militare
          e  della  Polizia  di  Stato  e'  corrisposta un'indennita'
          giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.
              3.  Ai  fini  della  corresponsione  dell'indennita' di
          missione  i volontari in ferma annuale, in ferma breve e in
          ferma  prefissata  delle  Forze  armate  sono equiparati ai
          volontari di truppa in servizio permanente.».
              «Art.  3  (Trattamento assicurativo e pensionistico). -
          1.  Al  personale  militare  e  della  Polizia  di Stato e'
          attribuito  il  trattamento  assicurativo di cui alla legge
          18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente
          previsto  dall'art.  10 della legge 26 luglio 1978, n. 417,
          ragguagliandosi   il   massimale   minimo   al  trattamento
          economico del personale con il grado di sergente maggiore o
          grado corrispondente.
              2.  Nei  casi  di decesso e di invalidita' per causa di
          servizio  si  applicano,  rispettivamente,  l'art.  3 della
          legge  3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, e
          le   disposizioni   in  materia  di  pensione  privilegiata
          ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento
          di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          29 dicembre  1973,  n. 1092, e successive modificazioni. Il
          trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidita'
          si  cumula  con  quello  assicurativo  di  cui  al comma 1,
          nonche'  con  la  speciale  elargizione  e con l'indennizzo
          privilegiato  aeronautico  previsti, rispettivamente, dalla
          legge  3 giugno  1981,  n.  308,  e dal regio decreto-legge
          15 luglio  1926,  n.  1345, convertito dalla legge 5 agosto
          1927,  n.  1835,  e  successive  modificazioni,  nei limiti
          stabiliti  dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermita'
          contratta   in   servizio   si  applica  l'art.  4-ter  del
          decreto-legge  29 dicembre  2000,  n.  393, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio 2001, n. 27, come
          modificato  dall'art.  3-bis  del  decreto-legge  19 luglio
          2001,  n.  294,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          29 agosto 2001, n. 339.».
              «Art. 4 (Personale in stato di prigionia o disperso). -
          1.  Le  disposizioni  di cui agli articoli 2, comma 1, e 3,
          comma 1,  si  applicano anche al personale militare e della
          Polizia di Stato in stato di prigionia o disperso. Il tempo
          trascorso  in  stato  di  prigionia  o  quale  disperso  e'
          computato per intero ai fini del trattamento di pensione.».
              «Art.  5  (Disposizioni  varie).  - 1. Al personale che
          partecipa alle operazioni internazionali di cui all'art. 1:
                a) non  si applica l'art. 3, primo comma, lettera b),
          della legge 21 novembre 1967, n. 1185, al fine del rilascio
          del passaporto di servizio;
                b) non  si  applicano  le  disposizioni in materia di
          orario di lavoro;
                c) e'  consentito  l'utilizzo a titolo gratuito delle
          utenze   telefoniche   di   servizio,   se   non  risultano
          disponibili  sul  posto adeguate utenze telefoniche per uso
          privato,  fatte  salve le priorita' correlate alle esigenze
          operative.».
              «Art.  7  (Personale  civile). - 1. Al personale civile
          eventualmente  impiegato  nelle  operazioni militari di cui
          all'art.  1  si  applicano  le  disposizioni  del  presente
          decreto  per  quanto compatibili, ad eccezione di quelle di
          cui all'art. 6.».
              «Art. 13 (Norme di salvaguardia del personale). - 1. Il
          personale   militare   che   ha   presentato   domanda   di
          partecipazione  ai  concorsi  interni banditi dal Ministero
          della  difesa  per  il  personale  in  servizio  e non puo'
          partecipare   alle   varie   fasi  concorsuali,  in  quanto
          impiegato  nell'operazione  di  cui  all'art.  1,  comma 3,
          ovvero   impegnato   fuori  dal  territorio  nazionale  per
          attivita'  connesse  alla  predetta operazione, e' rinviato
          d'ufficio   al   primo  concorso  utile  successivo,  fermo
          restando   il  possesso  dei  requisiti  di  partecipazione
          previsti  dal  bando di concorso per il quale ha presentato
          domanda.
              2.  Al  personale  di cui al comma 1, qualora vincitore
          del  concorso  e  previo superamento del relativo corso ove
          previsto,  sono  attribuite,  ai  soli  fini  giuridici, la
          stessa  anzianita'  assoluta dei vincitori del concorso per
          il  quale  ha  presentato  domanda  e l'anzianita' relativa
          determinata  dal  posto che avrebbe occupato nella relativa
          graduatoria.».