Art. 10.
 Configurazione hardware e software per la formazione del documento
  1. Ai fini della formazione dei documenti:
    i   Comuni  e  gli  Uffici  consolari  utilizzano  le  specifiche
configurazioni  delle  postazioni  di acquisizione dati approvate dal
Ministero dell'interno;
    i  Comuni,  e  gli Uffici consolari, dotati di CAPA utilizzano le
specifiche  configurazioni  delle  postazioni  di acquisizione dati e
delle  postazioni  di  allestimento  e stampa approvate dal Ministero
dell'interno.
  2.  Ai  fini  della compilazione, rilascio, aggiornamento e rinnovo
dei  documenti, nonche' delle comunicazioni con il C.N.S.D., i Comuni
e  gli  Uffici  consolari  utilizzano il software di sicurezza di cui
all'art. 6, comma 1.
  3.  Ai  fini  della  riservatezza  dei flussi di dati necessari per
l'allestimento  e  della  stampa  dei  documenti, nonche' di tutte le
altre comunicazioni con il C.N.S.D., i CAPS utilizzano, tenendo conto
delle  funzioni  del CSI, il software di sicurezza di cui all'art. 6,
comma 1.
  4.   L'Istituto,  per  le  postazioni  di  emissione  che  fornisce
direttamente,  cura  la  fase di installazione del software, ricevuto
dal  Ministero  dell'interno, sulle postazioni di acquisizione dati e
sulle postazioni di allestimento e stampa destinate ai Comuni, Uffici
consolari e CAPA, prima della loro attivazione.