Art. 6. C.N.S.D. 1. Il Ministero dell'interno, con le modalita' di cui all'allegato B, mette a disposizione delle Questure, dei Comuni, degli Uffici consolari e dell'Istituto l'infrastruttura organizzativa, informatica e di rete del C.N.S.D. e cura la realizzazione, la gestione e la manutenzione dei servizi di sicurezza e di emissione, nonche' rende disponibili ai Comuni, agli Uffici consolari e ai centri di allestimento: il software della porta applicativa di accesso al backbone, ai fini dell'utilizzazione dei servizi del C.N.S.D. da parte degli Enti emettitori; il software di supporto all'uso in rete del documento, ai cittadini, ai Comuni e alle amministrazioni ed enti interessati; il servizio di convalida I.N.A., attraverso backbone del C.N.S.D., direttamente dall'I.N.A.; il servizio di validazione dei certificati digitali CIE, realizzato sullo standard OCSP (RFC 2560) per i sistemi che erogano servizi tramite il documento. L'accesso a tale servizio avviene tramite credenziali di sicurezza fornite dal Ministero dell'interno o dallo stesso riconosciute ed e' reso disponibile direttamente dal Ministero dell'interno e attraverso strutture dallo stesso riconosciute ed e' fruibile sia su SPC che su altre reti per gli enti non connessi a SPC. Nell'attuazione del servizio di validazione dei certificati digitali CIE non si procede in alcun caso al tracciamento e/o alla registrazione centralizzata presso il Ministero dell'interno di dati relativi all'utilizzo della carta per l'accesso ai servizi delle PP.AA., ne' dei servizi per cui e' stata richiesta 1'autenticazione; i software di sicurezza e di emissione, finalizzati a garantire l'integrita', l'accessibilita' e la riservatezza delle informazioni nelle fasi di compilazione, allestimento, stampa, rilascio, aggiornamento, rinnovo e verifica dei documenti ai Comuni e ai CAPA nonche' finalizzati a garantire l'integrita' e la sicurezza delle comunicazioni telematiche tra C.N.S.D., Comuni e centri di allestimento; il servizio di notifica al CSI dell'operativita' delle postazioni di allestimento e stampa dei CAPA; pubblica il file system del documento. Il Ministero dell'interno C.N.S.D. fornisce ai Comuni che acquisiscono in autonomia postazioni di emissione conformi alle specifiche tecniche pubblicate sul sito il necessario software di sicurezza ed emissione, nonche' i relativi aggiornamenti. In relazione alle banche dati del C.N.S.D. relative ai processi della CIE e quelle che vengono utilizzate anche in altri servizi del C.N.S.D. (quali l'I.N.A., l'A.I.R.E. e le banche dati per la validazione dei certificati digitali), il Sistema di sicurezza del C.N.S.D. fornisce le infrastrutture fisiche e logiche per assicurare sia l'effettiva separazione tra queste ultime banche dati e le banche dati del C.N.S.D. relative ai processi della CIE, sia l'impossibilita' della loro consultabilita' incrociata. 2. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri le questure, nei casi previsti dallo stesso articolo, procedono all'interdizione dell'operativita' del documento secondo le modalita' descritte nell'allegato B. 3. Le questure, ai sensi dell'art. 290 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, conservano il cartellino elettronico, a cui accedono in via esclusiva, relativo ai documenti rilasciati dai Comuni della stessa provincia.