Art. 6.
                              C.N.S.D.
  1.  Il Ministero dell'interno, con le modalita' di cui all'allegato
B,  mette  a  disposizione  delle  Questure, dei Comuni, degli Uffici
consolari e dell'Istituto l'infrastruttura organizzativa, informatica
e  di  rete  del  C.N.S.D.  e cura la realizzazione, la gestione e la
manutenzione  dei  servizi di sicurezza e di emissione, nonche' rende
disponibili   ai  Comuni,  agli  Uffici  consolari  e  ai  centri  di
allestimento:
    il  software  della  porta applicativa di accesso al backbone, ai
fini  dell'utilizzazione dei servizi del C.N.S.D. da parte degli Enti
emettitori;
    il  software  di  supporto  all'uso  in  rete  del  documento, ai
cittadini, ai Comuni e alle amministrazioni ed enti interessati;
    il   servizio   di  convalida  I.N.A.,  attraverso  backbone  del
C.N.S.D., direttamente dall'I.N.A.;
    il   servizio   di  validazione  dei  certificati  digitali  CIE,
realizzato  sullo  standard OCSP (RFC 2560) per i sistemi che erogano
servizi  tramite  il  documento.  L'accesso  a  tale servizio avviene
tramite credenziali di sicurezza fornite dal Ministero dell'interno o
dallo  stesso  riconosciute  ed  e' reso disponibile direttamente dal
Ministero   dell'interno   e   attraverso   strutture   dallo  stesso
riconosciute ed e' fruibile sia su SPC che su altre reti per gli enti
non  connessi  a SPC. Nell'attuazione del servizio di validazione dei
certificati digitali CIE non si procede in alcun caso al tracciamento
e/o alla registrazione centralizzata presso il Ministero dell'interno
di  dati  relativi  all'utilizzo della carta per l'accesso ai servizi
delle   PP.AA.,   ne'   dei   servizi  per  cui  e'  stata  richiesta
1'autenticazione;
    i  software  di sicurezza e di emissione, finalizzati a garantire
l'integrita',  l'accessibilita'  e la riservatezza delle informazioni
nelle   fasi   di   compilazione,   allestimento,  stampa,  rilascio,
aggiornamento,  rinnovo  e verifica dei documenti ai Comuni e ai CAPA
nonche'  finalizzati  a  garantire  l'integrita' e la sicurezza delle
comunicazioni   telematiche   tra   C.N.S.D.,   Comuni  e  centri  di
allestimento;
    il servizio di notifica al CSI dell'operativita' delle postazioni
di allestimento e stampa dei CAPA;
    pubblica il file system del documento.
  Il   Ministero   dell'interno   C.N.S.D.  fornisce  ai  Comuni  che
acquisiscono  in  autonomia  postazioni  di  emissione  conformi alle
specifiche  tecniche  pubblicate  sul  sito il necessario software di
sicurezza ed emissione, nonche' i relativi aggiornamenti.
  In  relazione  alle  banche  dati del C.N.S.D. relative ai processi
della  CIE e quelle che vengono utilizzate anche in altri servizi del
C.N.S.D.  (quali  l'I.N.A.,  l'A.I.R.E.  e  le  banche  dati  per  la
validazione  dei  certificati  digitali), il Sistema di sicurezza del
C.N.S.D.  fornisce le infrastrutture fisiche e logiche per assicurare
sia l'effettiva separazione tra queste ultime banche dati e le banche
dati   del   C.N.S.D.   relative   ai   processi   della   CIE,   sia
l'impossibilita' della loro consultabilita' incrociata.
  2.  Ai  sensi  dell'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  le questure, nei casi previsti dallo stesso
articolo,  procedono all'interdizione dell'operativita' del documento
secondo le modalita' descritte nell'allegato B.
  3.  Le  questure, ai sensi dell'art. 290 del regio decreto 6 maggio
1940, n. 635, conservano il cartellino elettronico, a cui accedono in
via  esclusiva,  relativo  ai  documenti  rilasciati dai Comuni della
stessa provincia.