Art. 8.
                        Supporti informatici
  Il  supporto fisico di cui all'art. 7 e' dotato di una banda ottica
per  la  memorizzazione, con modalita' informatiche di sicurezza, dei
dati   riportati   graficamente   sul   documento,   nonche'   di  un
microprocessore  per  la  memorizzazione della carta-servizi e per le
operazioni  connesse  alle  procedure  di identificazione in rete del
titolare    del    documento.   Gli   standard   internazionali,   le
caratteristiche   tecniche   e  l'architettura  logica  dei  predetti
supporti   informatici   sono   conformi   alle  specifiche  indicate
nell'allegato B.