Art. 8. Supporti informatici Il supporto fisico di cui all'art. 7 e' dotato di una banda ottica per la memorizzazione, con modalita' informatiche di sicurezza, dei dati riportati graficamente sul documento, nonche' di un microprocessore per la memorizzazione della carta-servizi e per le operazioni connesse alle procedure di identificazione in rete del titolare del documento. Gli standard internazionali, le caratteristiche tecniche e l'architettura logica dei predetti supporti informatici sono conformi alle specifiche indicate nell'allegato B.