Art. 8-bis.
               Comitato tecnico-scientifico permanente
    1.  E'  istituito,  con  decreto  del  Ministro  dell'interno, un
Comitato   tecnico-scientifico   permanente,  struttura  tecnica  del
Ministero  dell'interno  di  raccordo con i soggetti attuatori per la
gestione  operativa  del  progetto  CIE  e di supporto al Comitato di
indirizzo e monitoraggio.
  Il   Comitato   tecnico-scientifico   permanente   e'  composto  da
rappresentanti  ed  esperti  nominati dal Ministero dell'interno e da
esperti  indicati  da  IPZS,  CNIPA  e  da ANCI in rappresentanza dei
Comuni.  Alle  sedute  del Comitato partecipa inoltre il responsabile
del  coordinamento  scientifico e progettuale dei progetti C.N.S.D. e
CIE.
  Al Comitato sono affidati anche i seguenti compiti:
    definire e aggiornare costantemente gli standard tecnologici e le
linee-guida per le attivita' correlate:
      a) alla produzione e alla formazione dei supporti fisici;
      b) alle caratteristiche della banda ottica;
      c) alle caratteristiche del microprocessore e del file system;
      d) alle  caratteristiche  dei  dispositivi  di  acquisizione  e
stampa;
      e) alla  definizione delle modalita' di utilizzo della CIE come
strumento di firma digitale.
    certificare   le  stampanti  termografiche  e  i  dispositivi  di
acquisizione  dati  biometrici,  prima  della  loro distribuzione sul
territorio.
  2.  Le determinazioni tecniche assunte dal Comitato sono pubblicate
nel  sito  del Ministero dell'interno. Il Ministero dell'interno, nel
caso   si  tratti  di  determinazioni  relative  alla  definizione  e
all'aggiornamento  di  standard  tecnologici  o  di  linee  guida  le
sottopone,  prima  della  pubblicazione, al parere del Garante per la
protezione dei dati personali.
  3. Il Ministero dell'interno invia per conoscenza al Garante per la
protezione  dei  dati  personali tutte le determinazioni del Comitato
relative  a  decisioni  e  pareri  di  monitoraggio,  applicazione  e
valutazione  dello  stato  di  avanzamento  del progetto CIE, che non
ricadono tra quelle di cui al comma 2.
  4.  Il  funzionamento  e la partecipazione al predetto Comitato non
comportera' oneri a carico dell'Amministrazione dello Stato.