Art. 9. Inizializzazione del documento 1. L'Istituto, cui e' riservata la produzione dei documenti a norma dell'art. 11 del presente decreto, provvede alla inizializzazione delle componenti fisiche ed informatiche del documento secondo le procedure di sicurezza descritte nell'allegato B. A seguito della inizializzazione il documento acquisisce la qualita' di documento in bianco. 2. I supporti fisici prodotti nella prima fase di sperimentazione recano la numerazione da AA0000001 a AA0155940. I supporti fisici prodotti nella seconda fase della sperimentazione sono numerati in progressione a partire da 0000001AA. I supporti fisici prodotti a partire dall'entrata in vigore del presente decreto proseguiranno la numerazione della seconda fase della sperimentazione. I numeri non attribuiti non possono essere riassegnati e verranno pubblicati con cadenza trimestrale nella Gazzetta Ufficiale con apposito decreto dirigenziale del Ministero dell'interno.