Art. 9.
                   Inizializzazione del documento
  1. L'Istituto, cui e' riservata la produzione dei documenti a norma
dell'art.  11  del  presente  decreto, provvede alla inizializzazione
delle  componenti  fisiche  ed  informatiche del documento secondo le
procedure  di  sicurezza  descritte  nell'allegato B. A seguito della
inizializzazione  il documento acquisisce la qualita' di documento in
bianco.
  2.  I  supporti fisici prodotti nella prima fase di sperimentazione
recano la numerazione da AA0000001 a AA0155940.
  I supporti fisici prodotti nella seconda fase della sperimentazione
sono numerati in progressione a partire da 0000001AA.
  I  supporti  fisici  prodotti  a partire dall'entrata in vigore del
presente  decreto  proseguiranno  la  numerazione  della seconda fase
della sperimentazione.
  I  numeri  non attribuiti non possono essere riassegnati e verranno
pubblicati  con  cadenza  trimestrale  nella  Gazzetta  Ufficiale con
apposito decreto dirigenziale del Ministero dell'interno.