Art. 4.

                Contrattazione collettiva integrativa

    1.  La  contrattazione  collettiva  integrativa e' finalizzata ad
incrementare  la  qualita'  del  servizio  scolastico,  sostenendo  i
processi  innovatori  in  atto anche mediante la valorizzazione delle
professionalita' coinvolte.
    2.  In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale e'
disciplinato:
    A) Mobilita':
      \bullet   con cadenza, di norma biennale, collegata alla durata
di definizione dell'organico, la mobilita' compartimentale, a domanda
e  d'ufficio.  In  tale  ambito  si  dovra'  garantire  la stabilita'
pluriennale  dell'organico  al  fine  di  assicurare  la  continuita'
didattica  del  personale  docente  con  particolare  riferimento  ai
docenti  di sostegno e a quelli impegnati nelle aree a rischio, nelle
scuole  di  montagna  e  nelle  classi  funzionanti  negli  ospedali.
Inoltre,  sempre  in  sede  di  contrattazione, verranno ricercate le
forme   appropriate   per   favorire  l'incontro  tra  competenze  ed
aspirazioni  dei  singoli  insegnanti  e  le  esigenze  formative che
processi  innovativi  e  diagnosi  valutative  fanno  maturare  nelle
singole scuole;
      \bullet   utilizzazione  del  personale  in  altre attivita' di
insegnamento;
      \bullet    utilizzazione   del   personale   soprannumerario  e
inidoneo, nonche' di quello collocato fuori ruolo;
      \bullet   procedure  e  criteri di utilizzazione del personale,
tenuto  altresi'  conto  di quanto previsto dalla legge n. 268/2002 e
dalla legge n. 289/2002;
      \bullet  mobilita' intercompartimentale.
    B)  Formazione:  con  cadenza  annuale,  obiettivi,  finalita'  e
criteri  di  ripartizione delle risorse finanziarie per la formazione
del   personale.   Si   perseguira'   l'obiettivo   di   superare  la
frammentazione   degli   interventi,   ridefinendo  le  modalita'  di
accreditamento  degli  enti  e  delle  associazioni  professionali  e
disciplinari,  nonche'  delle iniziative idonee a costituire adeguato
supporto  alle  attivita' didattiche, le procedure per strutturare le
singole   iniziative  formative,  riallocando  le  risorse  a  favore
dell'attivita'  delle  singole  scuole  e monitorando gli esiti della
formazione.
    C)  con  cadenza  di  norma biennale, criteri per l'esercizio dei
diritti e dei permessi sindacali.
    D) con cadenza annuale, criteri e parametri di attribuzione delle
risorse  per  le  scuole  collocate  in aree a rischio educativo, con
forte  processo  immigratorio e per la dispersione scolastica, per le
funzioni strumentali e per gli incarichi aggiuntivi del personale.
    3.    Presso   ciascuna   direzione   scolastica   regionale   la
contrattazione  integrativa  si  svolge  annualmente  sulle  seguenti
materie:
      a) linee  di  indirizzo  e  criteri  per la tutela della salute
nell'ambiente di lavoro;
      b) criteri di allocazione e utilizzo delle risorse, provenienti
dall'Ente regione e da Enti diversi dal MPI, a livello d'istituto per
la lotta contro l'emarginazione scolastica e per gli interventi sulle
aree   a   rischio   e   a   forte   processo  immigratorio,  inclusa
l'assegnazione  di  una quota dei fondi destinati alla formazione per
il  finanziamento  di  moduli  formativi,  da concludersi entro il 31
ottobre;
      c) criteri, modalita' e opportunita' formative per il personale
docente, educativo ed A.T.A.;
      d) criteri di utilizzazione del personale;
      e) criteri   e   modalita'  di  verifica  dei  risultati  delle
attivita' di formazione.
    4.    Presso   ciascuna   direzione   scolastica   regionale   la
contrattazione  integrativa  si svolge con cadenza quadriennale sulle
seguenti materie:
      a) criteri  per  la  fruizione dei permessi per il diritto allo
studio;
      b) criteri  e  modalita'  per  lo  svolgimento  delle assemblee
territoriali e l'esercizio dei diritti e dei permessi sindacali;
      c) istituzione  di  procedure  di raffreddamento dell'eventuale
conflittualita'   contrattuale   generatasi   a  livello  di  singola
istituzione scolastica;
      d) modalita'  per la costituzione di una commissione bilaterale
incaricata  dell'assistenza,  supporto e monitoraggio delle relazioni
sindacali sul territorio regionale.
    5.  Il direttore regionale, nelle materie di cui al comma 3, deve
formalizzare  la  propria proposta contrattuale entro termini congrui
con   l'inizio  dell'anno  scolastico,  e,  in  ogni  caso,  entro  i
successivi  dieci  giorni  lavorativi  decorrenti  dall'inizio  delle
trattative.
    6.  La  contrattazione  integrativa  si  svolge  alle  condizioni
previste  dagli  articoli 40  e  40-bis  del  decreto  legislativo n.
165/2001.   La   verifica   sulla   compatibilita'  dei  costi  della
contrattazione  collettiva integrativa si attua ai sensi dell'art. 48
del decreto legislativo n. 165/2001.
    Entro  i  primi  dieci  giorni di negoziato le parti non assumono
iniziative unilaterali ne' procedono ad azioni dirette.
    Decorsi   ulteriori  venti  giorni  dall'inizio  effettivo  delle
trattative,  le parti riassumono le rispettive prerogative e liberta'
di iniziativa, nell'ambito della vigente disciplina contrattuale.