Art. 4.
Contrattazione collettiva integrativa
1. La contrattazione collettiva integrativa e' finalizzata ad
incrementare la qualita' del servizio scolastico, sostenendo i
processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle
professionalita' coinvolte.
2. In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale e'
disciplinato:
A) Mobilita':
\bullet con cadenza, di norma biennale, collegata alla durata
di definizione dell'organico, la mobilita' compartimentale, a domanda
e d'ufficio. In tale ambito si dovra' garantire la stabilita'
pluriennale dell'organico al fine di assicurare la continuita'
didattica del personale docente con particolare riferimento ai
docenti di sostegno e a quelli impegnati nelle aree a rischio, nelle
scuole di montagna e nelle classi funzionanti negli ospedali.
Inoltre, sempre in sede di contrattazione, verranno ricercate le
forme appropriate per favorire l'incontro tra competenze ed
aspirazioni dei singoli insegnanti e le esigenze formative che
processi innovativi e diagnosi valutative fanno maturare nelle
singole scuole;
\bullet utilizzazione del personale in altre attivita' di
insegnamento;
\bullet utilizzazione del personale soprannumerario e
inidoneo, nonche' di quello collocato fuori ruolo;
\bullet procedure e criteri di utilizzazione del personale,
tenuto altresi' conto di quanto previsto dalla legge n. 268/2002 e
dalla legge n. 289/2002;
\bullet mobilita' intercompartimentale.
B) Formazione: con cadenza annuale, obiettivi, finalita' e
criteri di ripartizione delle risorse finanziarie per la formazione
del personale. Si perseguira' l'obiettivo di superare la
frammentazione degli interventi, ridefinendo le modalita' di
accreditamento degli enti e delle associazioni professionali e
disciplinari, nonche' delle iniziative idonee a costituire adeguato
supporto alle attivita' didattiche, le procedure per strutturare le
singole iniziative formative, riallocando le risorse a favore
dell'attivita' delle singole scuole e monitorando gli esiti della
formazione.
C) con cadenza di norma biennale, criteri per l'esercizio dei
diritti e dei permessi sindacali.
D) con cadenza annuale, criteri e parametri di attribuzione delle
risorse per le scuole collocate in aree a rischio educativo, con
forte processo immigratorio e per la dispersione scolastica, per le
funzioni strumentali e per gli incarichi aggiuntivi del personale.
3. Presso ciascuna direzione scolastica regionale la
contrattazione integrativa si svolge annualmente sulle seguenti
materie:
a) linee di indirizzo e criteri per la tutela della salute
nell'ambiente di lavoro;
b) criteri di allocazione e utilizzo delle risorse, provenienti
dall'Ente regione e da Enti diversi dal MPI, a livello d'istituto per
la lotta contro l'emarginazione scolastica e per gli interventi sulle
aree a rischio e a forte processo immigratorio, inclusa
l'assegnazione di una quota dei fondi destinati alla formazione per
il finanziamento di moduli formativi, da concludersi entro il 31
ottobre;
c) criteri, modalita' e opportunita' formative per il personale
docente, educativo ed A.T.A.;
d) criteri di utilizzazione del personale;
e) criteri e modalita' di verifica dei risultati delle
attivita' di formazione.
4. Presso ciascuna direzione scolastica regionale la
contrattazione integrativa si svolge con cadenza quadriennale sulle
seguenti materie:
a) criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo
studio;
b) criteri e modalita' per lo svolgimento delle assemblee
territoriali e l'esercizio dei diritti e dei permessi sindacali;
c) istituzione di procedure di raffreddamento dell'eventuale
conflittualita' contrattuale generatasi a livello di singola
istituzione scolastica;
d) modalita' per la costituzione di una commissione bilaterale
incaricata dell'assistenza, supporto e monitoraggio delle relazioni
sindacali sul territorio regionale.
5. Il direttore regionale, nelle materie di cui al comma 3, deve
formalizzare la propria proposta contrattuale entro termini congrui
con l'inizio dell'anno scolastico, e, in ogni caso, entro i
successivi dieci giorni lavorativi decorrenti dall'inizio delle
trattative.
6. La contrattazione integrativa si svolge alle condizioni
previste dagli articoli 40 e 40-bis del decreto legislativo n.
165/2001. La verifica sulla compatibilita' dei costi della
contrattazione collettiva integrativa si attua ai sensi dell'art. 48
del decreto legislativo n. 165/2001.
Entro i primi dieci giorni di negoziato le parti non assumono
iniziative unilaterali ne' procedono ad azioni dirette.
Decorsi ulteriori venti giorni dall'inizio effettivo delle
trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e liberta'
di iniziativa, nell'ambito della vigente disciplina contrattuale.