Art. 4. Contrattazione collettiva integrativa 1. La contrattazione collettiva integrativa e' finalizzata ad incrementare la qualita' del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalita' coinvolte. 2. In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale e' disciplinato: A) Mobilita': \bullet con cadenza, di norma biennale, collegata alla durata di definizione dell'organico, la mobilita' compartimentale, a domanda e d'ufficio. In tale ambito si dovra' garantire la stabilita' pluriennale dell'organico al fine di assicurare la continuita' didattica del personale docente con particolare riferimento ai docenti di sostegno e a quelli impegnati nelle aree a rischio, nelle scuole di montagna e nelle classi funzionanti negli ospedali. Inoltre, sempre in sede di contrattazione, verranno ricercate le forme appropriate per favorire l'incontro tra competenze ed aspirazioni dei singoli insegnanti e le esigenze formative che processi innovativi e diagnosi valutative fanno maturare nelle singole scuole; \bullet utilizzazione del personale in altre attivita' di insegnamento; \bullet utilizzazione del personale soprannumerario e inidoneo, nonche' di quello collocato fuori ruolo; \bullet procedure e criteri di utilizzazione del personale, tenuto altresi' conto di quanto previsto dalla legge n. 268/2002 e dalla legge n. 289/2002; \bullet mobilita' intercompartimentale. B) Formazione: con cadenza annuale, obiettivi, finalita' e criteri di ripartizione delle risorse finanziarie per la formazione del personale. Si perseguira' l'obiettivo di superare la frammentazione degli interventi, ridefinendo le modalita' di accreditamento degli enti e delle associazioni professionali e disciplinari, nonche' delle iniziative idonee a costituire adeguato supporto alle attivita' didattiche, le procedure per strutturare le singole iniziative formative, riallocando le risorse a favore dell'attivita' delle singole scuole e monitorando gli esiti della formazione. C) con cadenza di norma biennale, criteri per l'esercizio dei diritti e dei permessi sindacali. D) con cadenza annuale, criteri e parametri di attribuzione delle risorse per le scuole collocate in aree a rischio educativo, con forte processo immigratorio e per la dispersione scolastica, per le funzioni strumentali e per gli incarichi aggiuntivi del personale. 3. Presso ciascuna direzione scolastica regionale la contrattazione integrativa si svolge annualmente sulle seguenti materie: a) linee di indirizzo e criteri per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro; b) criteri di allocazione e utilizzo delle risorse, provenienti dall'Ente regione e da Enti diversi dal MPI, a livello d'istituto per la lotta contro l'emarginazione scolastica e per gli interventi sulle aree a rischio e a forte processo immigratorio, inclusa l'assegnazione di una quota dei fondi destinati alla formazione per il finanziamento di moduli formativi, da concludersi entro il 31 ottobre; c) criteri, modalita' e opportunita' formative per il personale docente, educativo ed A.T.A.; d) criteri di utilizzazione del personale; e) criteri e modalita' di verifica dei risultati delle attivita' di formazione. 4. Presso ciascuna direzione scolastica regionale la contrattazione integrativa si svolge con cadenza quadriennale sulle seguenti materie: a) criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio; b) criteri e modalita' per lo svolgimento delle assemblee territoriali e l'esercizio dei diritti e dei permessi sindacali; c) istituzione di procedure di raffreddamento dell'eventuale conflittualita' contrattuale generatasi a livello di singola istituzione scolastica; d) modalita' per la costituzione di una commissione bilaterale incaricata dell'assistenza, supporto e monitoraggio delle relazioni sindacali sul territorio regionale. 5. Il direttore regionale, nelle materie di cui al comma 3, deve formalizzare la propria proposta contrattuale entro termini congrui con l'inizio dell'anno scolastico, e, in ogni caso, entro i successivi dieci giorni lavorativi decorrenti dall'inizio delle trattative. 6. La contrattazione integrativa si svolge alle condizioni previste dagli articoli 40 e 40-bis del decreto legislativo n. 165/2001. La verifica sulla compatibilita' dei costi della contrattazione collettiva integrativa si attua ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo n. 165/2001. Entro i primi dieci giorni di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali ne' procedono ad azioni dirette. Decorsi ulteriori venti giorni dall'inizio effettivo delle trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e liberta' di iniziativa, nell'ambito della vigente disciplina contrattuale.