Art. 5.
Partecipazione
1. Le forme di partecipazione sindacale si svolgono al livello
istituzionale competente per materia.
L'Amministrazione scolastica nazionale e regionale, con cadenza
almeno annuale e nell'ambito delle proprie autonome e distinte
responsabilita', fornisce informazioni preventive e la relativa
documentazione cartacea e/o informatica necessaria sulle seguenti
materie, ai soggetti identificati all'art. 7;
a) formazione in servizio, aggiornamento, autoaggiornamento e
piani di riconversione del personale in relazione alle situazioni di
esubero;
b) criteri per la definizione e la distribuzione degli organici
di tutto il personale;
c) modalita' organizzative per l'assunzione del personale a
tempo determinato e indeterminato;
d) documenti di previsione di bilancio relativi alle spese per
il personale;
e) operativita' di nuovi sistemi informativi o di modifica dei
sistemi preesistenti concernenti i servizi amministrativi e di
supporto dell'attivita' scolastica;
f) dati generali sullo stato dell'occupazione degli organici e
di utilizzazione del personale;
g) strumenti e metodologie per la valutazione della
produttivita' ed efficacia qualitativa del sistema scolastico, anche
in rapporto alle sperimentazioni in atto;
h) andamento generale della mobilita';
i) esiti dei monitoraggi effettuati dall'Amministrazione;
j) accesso all'intranet scolastico per le informazioni di cui
sono titolari le OO.SS. ai sensi del relativo CCNQ;
k) informazione sulle risorse globali assegnate alle scuole per
il loro funzionamento.
2. Su ciascuna delle materie previste al comma 1 e sulle linee
essenziali di indirizzo in materia di gestione della organizzazione
scolastica, le OO.SS. firmatarie del presente CCNL possono
richiedere, nel termine di due giorni lavorativi dal ricevimento
dell'informazione, che sia attivato un tavolo di concertazione.
Questo sara' aperto dall'Amministrazione nel termine di cinque giorni
lavorativi successivi alla ricezione della richiesta di
concertazione, e dovra' in ogni caso chiudersi nel termine perentorio
di sette giorni lavorativi dall'apertura.