Art. 5.

                           Partecipazione

    1.  Le  forme  di partecipazione sindacale si svolgono al livello
istituzionale competente per materia.
    L'Amministrazione  scolastica  nazionale e regionale, con cadenza
almeno  annuale  e  nell'ambito  delle  proprie  autonome  e distinte
responsabilita',  fornisce  informazioni  preventive  e  la  relativa
documentazione  cartacea  e/o  informatica  necessaria sulle seguenti
materie, ai soggetti identificati all'art. 7;
      a) formazione  in  servizio, aggiornamento, autoaggiornamento e
piani  di riconversione del personale in relazione alle situazioni di
esubero;
      b) criteri per la definizione e la distribuzione degli organici
di tutto il personale;
      c) modalita'  organizzative  per  l'assunzione  del personale a
tempo determinato e indeterminato;
      d) documenti  di previsione di bilancio relativi alle spese per
il personale;
      e) operativita'  di nuovi sistemi informativi o di modifica dei
sistemi  preesistenti  concernenti  i  servizi  amministrativi  e  di
supporto dell'attivita' scolastica;
      f) dati  generali sullo stato dell'occupazione degli organici e
di utilizzazione del personale;
      g) strumenti   e   metodologie   per   la   valutazione   della
produttivita'  ed efficacia qualitativa del sistema scolastico, anche
in rapporto alle sperimentazioni in atto;
      h) andamento generale della mobilita';
      i) esiti dei monitoraggi effettuati dall'Amministrazione;
      j) accesso  all'intranet  scolastico per le informazioni di cui
sono titolari le OO.SS. ai sensi del relativo CCNQ;
      k) informazione sulle risorse globali assegnate alle scuole per
il loro funzionamento.
    2.  Su  ciascuna  delle materie previste al comma 1 e sulle linee
essenziali  di  indirizzo in materia di gestione della organizzazione
scolastica,   le   OO.SS.   firmatarie   del  presente  CCNL  possono
richiedere,  nel  termine  di  due  giorni lavorativi dal ricevimento
dell'informazione,  che  sia  attivato  un  tavolo  di concertazione.
Questo sara' aperto dall'Amministrazione nel termine di cinque giorni
lavorativi    successivi    alla   ricezione   della   richiesta   di
concertazione, e dovra' in ogni caso chiudersi nel termine perentorio
di sette giorni lavorativi dall'apertura.