Art. 5. Partecipazione 1. Le forme di partecipazione sindacale si svolgono al livello istituzionale competente per materia. L'Amministrazione scolastica nazionale e regionale, con cadenza almeno annuale e nell'ambito delle proprie autonome e distinte responsabilita', fornisce informazioni preventive e la relativa documentazione cartacea e/o informatica necessaria sulle seguenti materie, ai soggetti identificati all'art. 7; a) formazione in servizio, aggiornamento, autoaggiornamento e piani di riconversione del personale in relazione alle situazioni di esubero; b) criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale; c) modalita' organizzative per l'assunzione del personale a tempo determinato e indeterminato; d) documenti di previsione di bilancio relativi alle spese per il personale; e) operativita' di nuovi sistemi informativi o di modifica dei sistemi preesistenti concernenti i servizi amministrativi e di supporto dell'attivita' scolastica; f) dati generali sullo stato dell'occupazione degli organici e di utilizzazione del personale; g) strumenti e metodologie per la valutazione della produttivita' ed efficacia qualitativa del sistema scolastico, anche in rapporto alle sperimentazioni in atto; h) andamento generale della mobilita'; i) esiti dei monitoraggi effettuati dall'Amministrazione; j) accesso all'intranet scolastico per le informazioni di cui sono titolari le OO.SS. ai sensi del relativo CCNQ; k) informazione sulle risorse globali assegnate alle scuole per il loro funzionamento. 2. Su ciascuna delle materie previste al comma 1 e sulle linee essenziali di indirizzo in materia di gestione della organizzazione scolastica, le OO.SS. firmatarie del presente CCNL possono richiedere, nel termine di due giorni lavorativi dal ricevimento dell'informazione, che sia attivato un tavolo di concertazione. Questo sara' aperto dall'Amministrazione nel termine di cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della richiesta di concertazione, e dovra' in ogni caso chiudersi nel termine perentorio di sette giorni lavorativi dall'apertura.