Art. 6.

            Relazioni a livello di istituzione scolastica

    1.  A  livello  di  ogni  istituzione scolastica ed educativa, in
coerenza con l'autonomia della stessa e nel rispetto delle competenze
del  dirigente  scolastico  e  degli  organi collegiali, le relazioni
sindacali   si  svolgono  con  le  modalita'  previste  dal  presente
articolo.
    2. Sono materie di informazione preventiva annuale le seguenti:
      a) proposte  di  formazione  delle  classi  e di determinazione
degli organici della scuola;
      b) piano  delle  risorse complessive per il salario accessorio,
ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
      c) criteri  di  attuazione  dei  progetti  nazionali, europei e
territoriali;
      d) criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
      e) utilizzazione dei servizi sociali;
      f) criteri  di  individuazione e modalita' di utilizzazione del
personale   in   progetti   derivanti   da   specifiche  disposizioni
legislative,  nonche'  da  convenzioni, intese o accordi di programma
stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione
scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
      g) tutte le materie oggetto di contrattazione;
    Sono materie di contrattazione integrativa le seguenti:
      h) modalita' di utilizzazione del personale docente in rapporto
al  piano  dell'offerta  formativa  e  al  piano  delle  attivita'  e
modalita' di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo
piano  delle  attivita'  formulato  dal  DSGA,  sentito  il personale
medesimo;
      i) criteri  riguardanti  le assegnazioni del personale docente,
educativo  ed  ATA  alle  sezioni  staccate  e  ai  plessi,  ricadute
sull'organizzazione    del    lavoro   e   del   servizio   derivanti
dall'intensificazione   delle  prestazioni  legate  alla  definizione
dell'unita' didattica. Ritorni pomeridiani;
      j) criteri  e  modalita' di applicazione dei diritti sindacali,
nonche'   determinazione   dei   contingenti  di  personale  previsti
dall'accordo  sull'attuazione  della  legge  n.  146/1990, cosi' come
modificata e integrata dalla legge n. 83/2000;
      k) attuazione  della  normativa  in  materia  di  sicurezza nei
luoghi di lavoro;
      l) i  criteri  per  la  ripartizione  delle  risorse  del fondo
d'istituto  e  per  l'attribuzione  dei  compensi accessori, ai sensi
dell'art.  45,  comma 1,  del  decreto  legislativo  n.  165/2001, al
personale  docente,  educativo ed ATA compresi i compensi relativi ai
progetti nazionali e comunitari;
      m) criteri  e modalita' relativi alla organizzazione del lavoro
e  all'articolazione  dell'orario del personale docente, educativo ed
ATA  nonche'  i  criteri  per l'individuazione del personale docente,
educativo  ed  ATA  da  utilizzare  nelle attivita' retribuite con il
fondo di istituto;
    Il  dirigente  scolastico,  nelle  materie  di  cui  sopra,  deve
formalizzare  la  propria proposta contrattuale entro termini congrui
con   l'inizio  dell'anno  scolastico,  e,  in  ogni  caso,  entro  i
successivi  dieci  giorni  lavorativi  decorrenti  dall'inizio  delle
trattative.  Queste  ultime  devono comunque iniziare non oltre il 15
settembre.
    La  contrattazione di cui sopra si svolge con cadenza annuale. Le
parti   possono   prorogare,   anche   tacitamente,   l'accordo  gia'
sottoscritto.
    Se  le Parti non giungono alla sottoscrizione del contratto entro
il  successivo  30  novembre, le questioni controverse potranno dalle
Parti  medesime essere sottoposte alla commissione di cui all'art. 4,
comma 4, lettera d), che fornira' la propria assistenza.
    Sono materia di informazione successiva le seguenti:
      n) nominativi   del  personale  utilizzato  nelle  attivita'  e
progetti retribuiti con il fondo di istituto;
      o) verifica  dell'attuazione  della  contrattazione  collettiva
integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.
    3.  Le  informazioni  previste dal presente articolo sono fornite
nel   corso   di   appositi   incontri,   unitamente   alla  relativa
documentazione.
    4.  Sulle  materie  che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio
dell'anno   scolastico  tutte  le  procedure  previste  dal  presente
articolo  debbono  concludersi  nei  termini  stabiliti dal direttore
generale   regionale  per  le  questioni  che  incidono  sull'assetto
organizzativo  e,  per  le altre, nei tempi congrui per assicurare il
tempestivo ed efficace inizio delle lezioni.
    I  compensi  per  le  attivita'  svolte  e previste dal contratto
integrativo vigente sono erogate entro il 31 agosto.
    5.  Fermo  restando  il  principio dell'autonomia negoziale e nel
quadro  di un sistema di relazioni sindacali improntato ai criteri di
comportamento  richiamati  di  correttezza,  di  collaborazione  e di
trasparenza,  e  fatto  salvo  quanto  previsto dal precedente comma,
decorsi venti giorni dall'inizio effettivo delle trattative, le parti
riassumono le rispettive prerogative e liberta' di iniziativa.
    6.  I  revisori  effettuano il controllo sulla compatibilita' dei
costi  della  contrattazione  collettiva integrativa con i vincoli di
bilancio e la relativa certificazione degli oneri, secondo i principi
di  cui  all'art. 48 del decreto legislativo n. 165/2001. A tal fine,
l'ipotesi   di   contratto   collettivo  integrativo  definita  dalla
delegazione  trattante  e'  inviata  dal  dirigente scolastico per il
controllo,   entro   5   giorni,  corredata  dall'apposita  relazione
illustrativa  tecnico finanziaria. Trascorsi 30 giorni senza rilievi,
il contratto collettivo integrativo viene definitivamente stipulato e
produce  i  conseguenti  effetti.  Eventuali  rilievi  ostativi  sono
tempestivamente  portati  a conoscenza delle organizzazioni sindacali
di  cui  al  successivo  art.  7,  ai  fini  della  riapertura  della
contrattazione.