Art. 6.
Relazioni a livello di istituzione scolastica
1. A livello di ogni istituzione scolastica ed educativa, in
coerenza con l'autonomia della stessa e nel rispetto delle competenze
del dirigente scolastico e degli organi collegiali, le relazioni
sindacali si svolgono con le modalita' previste dal presente
articolo.
2. Sono materie di informazione preventiva annuale le seguenti:
a) proposte di formazione delle classi e di determinazione
degli organici della scuola;
b) piano delle risorse complessive per il salario accessorio,
ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
c) criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e
territoriali;
d) criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
e) utilizzazione dei servizi sociali;
f) criteri di individuazione e modalita' di utilizzazione del
personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni
legislative, nonche' da convenzioni, intese o accordi di programma
stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione
scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
g) tutte le materie oggetto di contrattazione;
Sono materie di contrattazione integrativa le seguenti:
h) modalita' di utilizzazione del personale docente in rapporto
al piano dell'offerta formativa e al piano delle attivita' e
modalita' di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo
piano delle attivita' formulato dal DSGA, sentito il personale
medesimo;
i) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente,
educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute
sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti
dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione
dell'unita' didattica. Ritorni pomeridiani;
j) criteri e modalita' di applicazione dei diritti sindacali,
nonche' determinazione dei contingenti di personale previsti
dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, cosi' come
modificata e integrata dalla legge n. 83/2000;
k) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei
luoghi di lavoro;
l) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo
d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi
dell'art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, al
personale docente, educativo ed ATA compresi i compensi relativi ai
progetti nazionali e comunitari;
m) criteri e modalita' relativi alla organizzazione del lavoro
e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed
ATA nonche' i criteri per l'individuazione del personale docente,
educativo ed ATA da utilizzare nelle attivita' retribuite con il
fondo di istituto;
Il dirigente scolastico, nelle materie di cui sopra, deve
formalizzare la propria proposta contrattuale entro termini congrui
con l'inizio dell'anno scolastico, e, in ogni caso, entro i
successivi dieci giorni lavorativi decorrenti dall'inizio delle
trattative. Queste ultime devono comunque iniziare non oltre il 15
settembre.
La contrattazione di cui sopra si svolge con cadenza annuale. Le
parti possono prorogare, anche tacitamente, l'accordo gia'
sottoscritto.
Se le Parti non giungono alla sottoscrizione del contratto entro
il successivo 30 novembre, le questioni controverse potranno dalle
Parti medesime essere sottoposte alla commissione di cui all'art. 4,
comma 4, lettera d), che fornira' la propria assistenza.
Sono materia di informazione successiva le seguenti:
n) nominativi del personale utilizzato nelle attivita' e
progetti retribuiti con il fondo di istituto;
o) verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva
integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.
3. Le informazioni previste dal presente articolo sono fornite
nel corso di appositi incontri, unitamente alla relativa
documentazione.
4. Sulle materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio
dell'anno scolastico tutte le procedure previste dal presente
articolo debbono concludersi nei termini stabiliti dal direttore
generale regionale per le questioni che incidono sull'assetto
organizzativo e, per le altre, nei tempi congrui per assicurare il
tempestivo ed efficace inizio delle lezioni.
I compensi per le attivita' svolte e previste dal contratto
integrativo vigente sono erogate entro il 31 agosto.
5. Fermo restando il principio dell'autonomia negoziale e nel
quadro di un sistema di relazioni sindacali improntato ai criteri di
comportamento richiamati di correttezza, di collaborazione e di
trasparenza, e fatto salvo quanto previsto dal precedente comma,
decorsi venti giorni dall'inizio effettivo delle trattative, le parti
riassumono le rispettive prerogative e liberta' di iniziativa.
6. I revisori effettuano il controllo sulla compatibilita' dei
costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di
bilancio e la relativa certificazione degli oneri, secondo i principi
di cui all'art. 48 del decreto legislativo n. 165/2001. A tal fine,
l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla
delegazione trattante e' inviata dal dirigente scolastico per il
controllo, entro 5 giorni, corredata dall'apposita relazione
illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 30 giorni senza rilievi,
il contratto collettivo integrativo viene definitivamente stipulato e
produce i conseguenti effetti. Eventuali rilievi ostativi sono
tempestivamente portati a conoscenza delle organizzazioni sindacali
di cui al successivo art. 7, ai fini della riapertura della
contrattazione.