Art. 7.
Composizione delle delegazioni
1. Le delegazioni trattanti sono costituite come segue:
I - A livello di amministrazione:
a) Per la parte pubblica:
- dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo
delegato;
- da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli uffici
direttamente interessati alla trattativa.
b) Per le organizzazioni sindacali:
- dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali
nazionali di categoria firmatarie del presente CCNL.
II - A livello di ufficio scolastico regionale:
a) Per la parte pubblica:
- dal dirigente titolare del potere di rappresentanza
dell'amministrazione nell'ambito dell'ufficio o da un suo delegato.
L'amministrazione puo' avvalersi del supporto di personale di propria
scelta.
b) Per le organizzazioni sindacali:
- dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni
sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.
III -A livello di istituzione scolastica:
a) Per la parte pubblica:
- dal dirigente scolastico.
b) Per le organizzazioni sindacali:
- dalla R.S.U. e dai rappresentanti territoriali delle
organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL,
come previsto dall'Accordo quadro 7 agosto 1998 sulla costituzione
della RSU.
2. Il MPI puo' avvalersi, nella contrattazione collettiva
integrativa nazionale, dell'assistenza dell'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.).