Art. 8.
Assemblee
1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di
lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro
concordati con la parte datoriale pubblica, per n. 10 ore pro capite
in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.
2. In ciascuna scuola e per ciascuna categoria di personale (ATA
e docenti) non possono essere tenute piu' di due assemblee il mese.
3. Le assemblee che riguardano la generalita' dei dipendenti o
gruppi di essi sono indette con specifico ordine del giorno:
a) singolarmente o congiuntamente da una o piu' organizzazioni
sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5,
del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali;
b) dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti,
con le modalita' dell'art. 8, comma 1, dell'accordo quadro sulla
elezione delle RSU del 7 agosto 1998;
c) dalla RSU congiuntamente con una o piu' organizzazioni
sindacali rappresentative del comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5,
del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali.
4. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono
all'inizio o al termine delle attivita' didattiche giornaliere di
ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale ATA
possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle
assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del
servizio scolastico.
5. Negli istituti di educazione, le assemblee possono svolgersi
in orario diverso da quello previsto dal comma precedente, secondo le
modalita' stabilite con le procedure di cui all'art. 6 e con il
vincolo di osservanza del minor disagio possibile per gli alunni.
6. Ciascuna assemblea puo' avere una durata massima di 2 ore se
si svolge a livello di singola istituzione scolastica o educativa
nell'ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee
territoriali e' definita in sede di contrattazione integrativa
regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il
raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di
servizio, sempre nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo.
7. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e
l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese
note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con
comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, ai dirigenti
scolastici delle scuole o istituzioni educative interessate
all'assemblea.
La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui
e' pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica o educativa
interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali.
Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. Nel termine delle
successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purche' ne
abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la
stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta
o - nei limiti consentiti dalla disponibilita' di locali - assemblee
separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea - o alle
assemblee - di cui al presente comma va affissa all'albo
dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto
ore, dandone comunicazione alle altre sedi.
8. Contestualmente all'affissione all'albo, il dirigente
scolastico ne fara' oggetto di avviso, mediante circolare interna, al
personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la
dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta
del personale in servizio nell'orario dell'assemblea. Tale
dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale
ed e' irrevocabile.
9. Il dirigente scolastico:
a) per le assemblee in cui e' coinvolto anche il personale
docente sospende le attivita' didattiche delle sole classi, o sezioni
di scuola dell'infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di
partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e
disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore
coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta
regolare servizio;
b) per le assemblee in cui e' coinvolto anche il personale
A.T.A., se la partecipazione e' totale, stabilira', con la
contrattazione d'istituto, la quota e i nominativi del personale
tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza
agli ingressi alla scuola, al centralino e ad altre attivita'
indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale.
10. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore
concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali.
11. Per il personale docente, quanto previsto dai commi 1, 3, e 8
si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio
per attivita' funzionali all'insegnamento.
12. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori
dell'orario di servizio del personale si applica il comma 3 del
presente articolo, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti
sindacali di concordare con i dirigenti scolastici l'uso dei locali e
la tempestiva affissione all'albo da parte del dirigente scolastico
della comunicazione riguardante l'assemblea.
13. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo
restano ferme la disciplina del diritto di assemblea prevista
dall'art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 e le modalita' di utilizzo dei
distacchi, aspettative e permessi, nonche' delle altre prerogative
sindacali.