Art. 6.

  Per  vendite  di  fine stagione o saldi, si intendono le vendite di
prodotti  di carattere stagionale di articoli di moda ed in genere di
quei   prodotti   che   siano   comunque   suscettibili  di  notevole
deprezzamento  se  non  vengono  esitati durante una certa stagione o
entro un breve periodo di tempo.