Art. 10.
                   Doveri didattici dei professori

  Fermi  restando  tutti  gli  altri  obblighi previsti dalle vigenti
disposizioni,  i  professori  ordinari  per  le attivita' didattiche,
compresa   la   partecipazione   alle   commissioni  d'esame  e  alle
commissioni  di  laurea,  devono  assicurare la loro presenza per non
meno  di  250 ore annuali distribuite in forme e secondo modalita' da
definire ai sensi del secondo comma del precedente art. 7.
  Sono   altresi'  tenuti  ad  assicurare  il  loro  impegno  per  la
partecipazione  agli  organi  collegiali  e  di  governo  dell'Ateneo
secondo  i compiti previsti per ciascuna fascia. I professori a tempo
pieno  sono tenuti anche a garantire la loro presenza per non meno di
altre  100  ore  annuali  per le attivita' di cui al successivo comma
quarto e per l'assolvimento di compiti organizzativi interni.
  La   ripartizione  di  tali  attivita'  e  compiti  e'  determinata
all'inizio  di  ogni  anno  accademico  d'intesa  tra  i  consigli di
facolta'  e  di  corso  di  laurea,  con  il  consenso del professore
interessato.
  Le    attivita'   didattiche   comprendono   sia   lo   svolgimento
dell'insegnamento  nelle  varie  forme  previste, sia lo svolgimento,
nell'ambito  di  appositi  servizi  predisposti  dalle  facolta',  di
compiti di orientamento per gli studenti, con particolare riferimento
alla  predisposizione  dei  piani  di  studio,  ai  fini  anche delle
opportune   modifiche   ed  integrazioni  sulla  base  dei  risultati
conseguiti  dagli  studenti  stessi  e  delle loro meglio individuate
attitudini e sopravvenute esigenze.