Art. 13. Aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilita' Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di divieto di cumulo dell'ufficio di professore con altri impieghi pubblici o privati, il professore ordinario e' collocato d'ufficio in aspettativa per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio nei seguenti casi: 1) elezione al Parlamento nazionale od europeo; 2) nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato; 3) nomina a componente delle istituzioni delle Comunita' europee; 4) nomina a giudice della Corte costituzionale; 5) nomina a presidente o vice presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; 6) nomina a membro del Consiglio superiore della magistratura; 7) nomina a presidente o componente della giunta regionale e a presidente del consiglio regionale; 8) nomina a presidente della giunta provinciale; 9) nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia; 10) nomina alle cariche di presidente, di amministratore delegato di enti pubblici a carattere nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici economici, di societa' a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro. Restano in ogni caso escluse le cariche comunque direttive di enti a carattere prevalentemente culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere scientifico; 11) nomina a direttore, condirettore e vice direttore di giornale quotidiano o a posizione corrispondente del settore dell'informazione radio-televisiva; 12) nomina a presidente o segretario nazionale di partiti rappresentati in Parlamento; 13) nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Hanno diritto a richiedere una limitazione dell'attivita' didattica i professori di ruolo che ricoprano la carica di rettore, pro-rettore, preside di facolta' e direttori di dipartimento, di presidente di consiglio di corso di laurea, di componente del Consiglio universitario nazionale. La limitazione e' concessa con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione e non dispensa dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale. Il professore che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilita' di cui ai precedenti commi deve darne comunicazione, all'atto della nomina, al rettore, che adotta il provvedimento di collocamento in aspettativa per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio. Nel periodo dell'aspettativa e' corrisposto il trattamento economico previsto dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato che versano in una delle situazioni indicate nel primo comma. E' fatto salvo il disposto dell'art. 47, secondo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146. In mancanza di tali disposizioni l'aspettativa e' senza assegni. Il periodo dell'aspettativa, anche quando questo ultimo sia senza assegni, e' utile ai fini della progressione nella carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza secondo le norme vigenti, nonche' della maturazione dello straordinariato ai sensi del precedente art. 6. Ai professori collocati in aspettativa e' garantita la possibilita' di svolgere a domanda, presso l'Universita' in cui sono titolari, cicli di conferenze, attivita' seminariali ed attivita' di ricerca, anche applicativa, con modalita' e secondo un calendario da determinare d'intesa tra il professore e il consiglio di facolta' e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito. Il presente articolo si applica anche ai professori collocati fuori ruolo per limiti di eta'.