Art. 14. Aspettativa dei professori che passano ad altra amministrazione Il professore universitario, che assume un nuovo impiego con altra amministrazione statale o pubblica, e' collocato in aspettativa per tutto il periodo di prova richiesto per la conferma in ruolo. Al termine di tale periodo l'interessato, puo' riassumere servizio presso l'Universita' entro i successivi trenta giorni e, in mancanza, decade dall'ufficio di professore. Il periodo di aspettativa, di cui al precedente comma, non e' computabile ne' ai fini economici ne' ai fini giuridici. Le stesse norme si applicano agli assistenti del ruolo ad esaurimento.