Art. 14.
   Aspettativa dei professori che passano ad altra amministrazione

  Il  professore universitario, che assume un nuovo impiego con altra
amministrazione  statale  o pubblica, e' collocato in aspettativa per
tutto  il  periodo  di  prova  richiesto per la conferma in ruolo. Al
termine  di  tale  periodo  l'interessato,  puo'  riassumere servizio
presso l'Universita' entro i successivi trenta giorni e, in mancanza,
decade dall'ufficio di professore.
  Il  periodo  di  aspettativa,  di  cui  al precedente comma, non e'
computabile ne' ai fini economici ne' ai fini giuridici.
  Le   stesse  norme  si  applicano  agli  assistenti  del  ruolo  ad
esaurimento.