Art. 15. 
           Inosservanza del regime delle incompatibilita' 
 
  Nel caso di divieto di cumulo dell'ufficio di professore  ordinario
o fuori ruolo con altri impieghi pubblici o privati, l'assunzione del
nuovo impiego  pubblico  comporta  la  cessazione  di  diritto  dallo
ufficio di professore, salvo quanto disposto dal precedente art. 14. 
  Nel  caso  di  cumulo  con  impieghi  privati   si   applicano   le
disposizioni previste dai successivi commi per l'incompatibilita'. 
  Il professore ordinario che violi le norme  sulle  incompatibilita'
e'  diffidato   dal   rettore   a   cessare   dalla   situazione   di
incompatibilita'. 
  La circostanza che il professore abbia ottemperato alla diffida non
preclude l'eventuale azione disciplinare. 
  Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che  l'incompatibilita'
sia cessata il professore decade dall'ufficio. 
  Alla  dichiarazione  di  decadenza  si  provvede  con  decreto  del
Ministro della pubblica istruzione su proposta del  rettore,  sentito
il Consiglio universitario nazionale.