Art. 18. 
Promozione e verifica della  produzione  scientifica  del  professore
                              ordinario 
 
  Il professore universitario  che  abbia  conseguito  la  nomina  ad
ordinario e' tenuto a presentare ogni tre anni,  al  consiglio  della
facolta' a cui  appartiene,  una  relazione  sul  lavoro  scientifico
svolto  nel  corso  del  triennio  stesso  corredata  della  relativa
documentazione. Tali atti devono essere depositati presso  l'Istituto
di appartenenza e resi consultabili. 
  Il Consiglio di facolta' da' atto dell'avvenuta presentazione della
relazione e ne riferisce  nel  rapporto  annuale  sullo  stato  della
ricerca da inviare anche al senato accademico, che ne terra' conto in
sede  di  parere  sulla  ripartizione  dei   fondi   a   disposizione
dell'ateneo per la ricerca.