Art. 19. 
          Collocamento fuori ruolo e collocamento a riposo 
 
  I professori  ordinari  sono  collocati  fuori  ruolo  a  decorrere
dall'inizio  dell'anno  accademico  successivo  al   compimento   del
sessantacinquesimo anno di (eta' e  a  riposo  cinque  anni  dopo  il
collocamento fuori ruolo. 
  Al professore fuori ruolo si applicano le stesse norme previste per
i professori ordinari, salvo l'obbligo di presentare la relazione  di
cui all'articolo 18 e salvo che non sia diversamente disposto. 
  La loro partecipazione all'attivita' didattica e scientifica e agli
organi accademici resta regolata dalle norme attualmente in vigore. 
  Le  competenti  autorita'  accademiche  determineranno  i   compiti
didattici e scientifici dei professori fuori ruolo  in  relazione  al
loro impegno a tempo pieno o a tempo definito.