Art. 3. Dotazione organica della fascia dei professori ordinari La dotazione organica della fascia dei professori ordinari e' fissata in 15.000 posti. I concorsi relativi ai posti non coperti e che non siano destinati ai trasferimenti, sono banditi fino al raggiungimento della dotazione organica di cui al precedente comma, con periodicita' biennale, nell'ambito del piano dello sviluppo universitario di cui all'articolo 2, nel termine massimo di un decennio, a partire dall'anno accademico 1980-81. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e' disposta la assegnazione alle facolta' di posti di professore ordinario per il riassorbimento degli attuali posti in soprannumero e dei posti convenzionati. Fino alla scadenza delle convenzioni in corso restano fermi gli oneri a carico degli enti sovventori e l'obbligo delle Universita' di versare in conto entrata tesoro le somme percepite a tal fine.