Art. 3.
       Dotazione organica della fascia dei professori ordinari

  La  dotazione  organica  della  fascia  dei  professori ordinari e'
fissata in 15.000 posti.
  I  concorsi relativi ai posti non coperti e che non siano destinati
ai trasferimenti, sono banditi fino al raggiungimento della dotazione
organica  di  cui  al  precedente  comma,  con periodicita' biennale,
nell'ambito   del   piano   dello   sviluppo   universitario  di  cui
all'articolo  2,  nel  termine  massimo  di  un  decennio,  a partire
dall'anno accademico 1980-81.
  Con  decreto  del  Ministro  della  pubblica istruzione, da emanare
entro  novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e'
disposta  la  assegnazione  alle  facolta'  di  posti  di  professore
ordinario per il riassorbimento degli attuali posti in soprannumero e
dei posti convenzionati.
  Fino  alla  scadenza  delle  convenzioni in corso restano fermi gli
oneri a carico degli enti sovventori e l'obbligo delle Universita' di
versare in conto entrata tesoro le somme percepite a tal fine.