Art. 5. Norme particolari per l'assegnazione di contingenti di posti Nell'assegnazione dei posti di professore ordinario da mettere biennalmente a concorso, il Ministro della pubblica istruzione deve tenere conto, anche in deroga ai criteri programmatici stabiliti nel piano formulato ai sensi del precedente art. 2 e nel limite del 20 per cento dei posti da assegnare, delle eventuali richieste avanzate, per le discipline ricoperte, da professori associati che abbiano maturato nove anni di insegnamento in qualita' di professore incaricato o di associato nella stessa disciplina o gruppi di discipline. Tali richieste, presentate alle facolta', devono essere inoltrate unitamente alle richieste delle facolta'. Se le richieste sono in numero superiore, i posti sono concessi, sino alla copertura della percentuale indicata, secondo una graduatoria formulata in base ai criteri stabiliti in precedenza dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale. Il Ministro della pubblica istruzione, su parere del Consiglio universitario nazionale, assegna i posti all'organico delle facolta' cui appartengono i richiedenti, nei limiti del 20 per cento di quelli da attribuire ad esse in base ai criteri di programmazione.