Art. 6. Straordinariato All'atto della nomina i professori conseguono la qualifica di straordinario per la durata di tre anni accademici. Le norme del presente decreto che contemplano professori ordinari si intendono riferite anche ai professori straordinari, fatte salve le disposizioni riservate ai professori che abbiano conseguito la nomina ad ordinario. Restano ferme le vigenti disposizioni per la nomina ad ordinario. Restano altresi' ferme le disposizioni relative alla verifica dell'attivita' scientifica e all'attivita' didattica necessarie per la nomina ad ordinario.