Art. 7. Liberta' di insegnamento e di ricerca scientifica Ai professori universitari e' garantita liberta' di insegnamento e di ricerca scientifica. Il consiglio di facolta', in caso di pluralita' di corsi di laurea, coordina annualmente, con il concorso dei dipartimenti interessati, in quanto istituiti, le attivita' didattiche programmate dai consigli di corso di laurea, secondo quanto previsto dal successivo art. 94, quelle delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e di perfezionamento, l'attivita' di corsi integrativi di quelli ufficiali, da affidare a professori a contratto e gli studi per il conseguimento del dottorato di ricerca ove istituito. Il consiglio di facolta' definisce, con il consenso dei singoli professori interessati, le modalita' di assolvimento delle predette attivita', tenuto conto delle possibilita' di utilizzazione didattica dei professori stessi ai sensi del successivo art. 9. Nel caso di pluralita' di corsi relativi al medesimo insegnamento sono consentite forme didattiche di coordinamento e di interscambio d'intesa tra i rispettivi professori. E' consentita l'organizzazione della didattica in cicli coordinati, anche di durata inferiore all'anno.