Art. 10.
                     Costituzione e affiliazione

  Possono stipulare contratti con atleti professionisti solo societa'
sportive  costituite nella forma di societa' per azioni o di societa'
a responsabilita' limitata.
  L'atto  costitutivo  deve prevedere che gli utili siano interamente
reinvestiti   nella   societa'   per   il   perseguimento   esclusivo
dell'attivita' sportiva.
  Prima  di  procedere  al  deposito  dell'atto  costitutivo, a norma
dell'articolo  2330  del  codice  civile,  la  societa' deve ottenere
l'affiliazione  da  una  o  da  piu'  federazioni  sportive nazionali
riconosciute dal CONI.
  Gli   effetti  derivanti  dall'affiliazione  restano  sospesi  fino
all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1.
  L'atto   costitutivo   puo'   sottoporre   a   speciali  condizioni
l'alienazione delle azioni o delle quote.
  L'affiliazione  puo'  essere  revocata  dalla  federazione sportiva
nazionale per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.
  La    revoca   dell'affiliazione   determina   l'inibizione   dello
svolgimento dell'attivita' sportiva.
  Avverso  le  decisioni  della  federazione  sportiva  nazionale  e'
ammesso  ricorso  alla  giunta  esecutiva  del CONI, che si pronuncia
entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.