Art. 11.
                   Deposito degli atti costitutivi

  Le societa' sportive, entro trenta giorni dal decreto del tribunale
previsto  dal  quarto  comma  dell'articolo  2330  del codice civile,
devono  depositare  l'atto costitutivo presso la federazione sportiva
nazionale   alla   quale   sono  affiliate.  Devono,  altresi',  dare
comunicazione alla federazione sportiva nazionale, entro venti giorni
dalla  deliberazione,  di  ogni  avvenuta  variazione dello statuto o
delle  modificazioni concernenti gli amministratori ed i revisori dei
conti.