Art. 13.
                     Liquidazione della societa'

  La  federazione  sportiva  nazionale,  per  gravi  irregolarita' di
gestione,  puo'  richiedere  al  tribunale,  con motivato ricorso, la
messa in liquidazione della societa' e la nomina di un liquidatore.
  Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio
finale  a  norma  dell'articolo  2453 del codice civile, indicando la
parte  spettante,  in misura non superiore al loro valore nominale, a
ciascuna  azione  o  quota  nella  divisione  dell'attivo. Il residuo
attivo viene assegnato al CONI.