ART. 23. 
      (Personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) 
 
  Il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e il Corpo di  polizia
femminile sono disciolti. 
  Gli appartenenti ai  ruoli  del  personale  civile  della  carriera
direttiva della pubblica sicurezza e gli appartenenti  ai  ruoli  dei
corpi  di  cui  al  primo  comma  entrano  a  fare  parte  dei  ruoli
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, secondo le modalita' e
in base alle norme di inquadramento indicate dalla presente  legge  e
dai decreti da emanare ai sensi dell'articolo 36. 
  I ruoli del personale di  cui  al  precedente  comma,  che  esplica
funzioni di  polizia,  quelli  del  personale  che  svolge  attivita'
tecnica o scientifica attinente ai servizi di polizia, nonche' quelli
del  personale  che  esplica  attivita'  di  carattere  professionale
attinente ai servizi di polizia di cui all'articolo 36,  assumono  la
denominazione di ruoli della Polizia di Stato. 
  Il trattamento economico va differenziato in modo  da  tener  conto
prioritariamente delle specifiche attivita' istituzionali assolte dal
personale  che  esplica  funzioni  di  polizia  rispetto   a   quello
appartenente agli altri ruoli che fanno parte della Polizia di Stato. 
  Al  personale  appartenente  ai  ruoli  dell'Amministrazione  della
pubblica sicurezza, per quanto non previsto dalla presente legge,  si
applicano, in quanto compatibili, le norme  relative  agli  impiegati
civili dello Stato. 
  Il personale appartenente ai ruoli degli  operai  permanenti  delle
scuole di polizia ed al ruolo degli operai dei  magazzini  del  Corpo
delle guardie di pubblica sicurezza  entra  a  far  parte  dei  ruoli
dell'Amministrazione civile dell'interno secondo le  disposizioni  di
cui all'articolo 40.