ART. 23. (Personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) Il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e il Corpo di polizia femminile sono disciolti. Gli appartenenti ai ruoli del personale civile della carriera direttiva della pubblica sicurezza e gli appartenenti ai ruoli dei corpi di cui al primo comma entrano a fare parte dei ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, secondo le modalita' e in base alle norme di inquadramento indicate dalla presente legge e dai decreti da emanare ai sensi dell'articolo 36. I ruoli del personale di cui al precedente comma, che esplica funzioni di polizia, quelli del personale che svolge attivita' tecnica o scientifica attinente ai servizi di polizia, nonche' quelli del personale che esplica attivita' di carattere professionale attinente ai servizi di polizia di cui all'articolo 36, assumono la denominazione di ruoli della Polizia di Stato. Il trattamento economico va differenziato in modo da tener conto prioritariamente delle specifiche attivita' istituzionali assolte dal personale che esplica funzioni di polizia rispetto a quello appartenente agli altri ruoli che fanno parte della Polizia di Stato. Al personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative agli impiegati civili dello Stato. Il personale appartenente ai ruoli degli operai permanenti delle scuole di polizia ed al ruolo degli operai dei magazzini del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza entra a far parte dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno secondo le disposizioni di cui all'articolo 40.