ART. 25.
                 (Personale della Polizia di Stato)

  La  Polizia  di  Stato  espleta i servizi di istituto con personale
maschile  e  femminile  con  parita' di attribuzioni, di funzioni, di
trattamento economico e di progressione di carriera.
  I  requisiti  psico-fisici e attitudinali, di cui debbono essere in
possesso  gli  appartenenti  ai  ruoli  della  Polizia  di Stato, che
esplicano  funzioni  di  polizia,  sono  stabiliti  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'interno.