ART. 26.
              (Trasferimento di compiti e attribuzioni)

  I  compiti  e le attribuzioni svolti dalla direzione generale della
pubblica  sicurezza  del Ministero dell'interno, dagli uffici da essa
dipendenti  e  dai  disciolti  corpi  di  cui  all'articolo  23  sono
esercitati  dall'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza  e dagli
uffici  da  essa  dipendenti,  secondo le disposizioni della presente
legge.