ART. 30.
                        (Armamento e divise)

  I   criteri  per  la  determinazione  dell'armamento  in  dotazione
all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale dei ruoli
della  suddetta  Amministrazione  che svolge funzioni di polizia sono
stabiliti,  anche  in  difformita'  alle  vigenti norme in materia di
armi,   con   decreto   del   Presidente   della  Repubblica,  previa
deliberazione  del  Consiglio  dei ministri, su proposta del Ministro
dell'interno,  di  concerto  con  i  Ministri  della  difesa  e delle
finanze,  sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza
pubblica.
  Il   Ministro   dell'interno   con  proprio  decreto  determina  le
caratteristiche delle divise degli appartenenti alla Polizia di Stato
nonche'  i  criteri  generali  concernenti  l'obbligo  e le modalita'
d'uso.