ART. 31. 
     (Ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) 
 
  L'Amministrazione della pubblica sicurezza e' articolata in: 
    1) organi centrali di cui agli articoli 4 e 5; 
    2) questure, uffici provinciali articolati con l'organizzazione e
con le dotazioni di personale  e  mezzi  stabilite  con  decreto  del
Ministro dell'interno; 
    3) ispettorati ed uffici speciali di pubblica sicurezza privi  di
competenza territoriale aventi speciali compiti di  protezione  e  di
vigilanza istituiti, ove effettive esigenze  lo  richiedano,  con  la
organizzazione, le dotazioni  di  personale  e  mezzi  stabiliti  con
decreto del Ministro dell'interno; 
    4) commissariati istituiti, ove effettive esigenze lo  richiedano
e alle dipendenze delle  questure,  con  l'organizzazione  e  con  le
dotazioni di personale e mezzi stabilite  con  decreto  del  Ministro
dell'interno, sentite le autorita' provinciali di pubblica sicurezza; 
5) posti di  polizia  distaccati,  istituiti  alle  dipendenze  delle
questure, per esigenze particolari o  di  carattere  temporaneo,  con
l'organizzazione e con le dotazioni di personale  e  mezzi  stabilite
con decreto del capo della polizia-direttore generale della  pubblica
sicurezza, sentite le autorita' provinciali di pubblica sicurezza; 
    6) uffici  periferici  alle  dipendenze  del  dipartimento  della
pubblica sicurezza per le esigenze di polizia stradale,  ferroviaria,
postale e di frontiera, con l'organizzazione e con  le  dotazioni  di
personale e mezzi stabilite con decreto  del  Ministro  dell'interno,
sentite le autorita' provinciali di pubblica sicurezza competenti; 
    7) reparti mobili, istituiti  alle  dipendenze  del  dipartimento
della pubblica sicurezza, con l'organizzazione e con le dotazioni  di
personale e mezzi stabilite con decreto del Ministro dell'interno; 
    8) istituti di istruzione, presso il dipartimento della  pubblica
sicurezza,  per  le   esigenze   di   istruzione,   addestramento   e
perfezionamento del personale  secondo  l'ordinamento  stabilito  nel
capo IV; 
    9) gabinetti di polizia scientifica, reparti di volo, reparti  la
cui costituzione deriva da esigenze di inquadramento, operative e  di
gestione ed assistenza  anche  sanitaria  del  personale,  centri  di
coordinamento operativo, centri di raccolta  di  materiali  e  mezzi,
nonche'  centri  telecomunicazioni,  centri  motorizzazione,   centri
elettronici e meccanografici  a  livello  nazionale,  interregionale,
regionale  e  provinciale  alle  dipendenze  del  dipartimento  della
pubblica sicurezza  anche  per  esigenze  generali  di  supporto  del
Ministero dell'interno, con l'organizzazione e con  le  dotazioni  di
personale e mezzi stabilite con decreto  del  Ministro  dell'interno.
Per specifiche attivita' di polizia investigativa, giudiziaria  e  di
pubblica  sicurezza,  possono  essere  stabilite,  con  decreto   del
Ministro   dell'interno,   forme   di   coordinamento   regionale   e
interregionale. Le strutture sanitarie esistenti presso il  Ministero
dell'interno conservano l'attuale destinazione funzionale. 
  Le dotazioni di personale e mezzi sono  determinate  tenendo  conto
dell'organico risultante dall'attuazione di quanto disposto dal punto
X) dell'articolo 36.