ART. 32.
                   (Questura e uffici dipendenti)

  La   questura  e'  ufficio  provinciale,  che  assolve  compiti  di
direzione e organizzazione dei servizi operativi, nonche' le funzioni
attribuite dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
  I commissariati e i posti di polizia sono istituiti in relazione ad
appositi  indici  determinati  dall'ufficio  di  cui  all'articolo 5,
lettera  a),  tenendo  presenti  i fattori incidenti sull'ordine e la
sicurezza  pubblica  e  debbono  essere diretti a realizzare un ampio
decentramento  di funzioni e lo impiego di personale nei comuni e nei
quartieri, particolarmente ai fini della prevenzione.
  Il   dipartimento  della  pubblica  sicurezza  puo'  autorizzare  i
questori   a   delegare   funzioni  di  polizia  amministrativa,  con
esclusione  di  quelle  attinenti  alle  misure  di  prevenzione,  ai
dirigenti dei commissariati.