ART. 33.
                          (Reparti mobili)

  I  reparti mobili sono istituiti per la tutela dell'ordine pubblico
e per esigenze di pubblico soccorso.
  I  predetti  reparti o unita' organiche degli stessi possono essere
chiamati  a concorrere ad altre operazioni di pubblica sicurezza e ai
servizi  di  istituto  svolti  dagli  organi territoriali di polizia,
previa autorizzazione del capo della polizia-direttore generale della
pubblica sicurezza.
  Ai  reparti  mobili in servizio di ordine pubblico e' assegnato, di
norma, personale maschile.
  L'obbligo  di permanenza in caserma e' stabilito con apposite norme
contenute nel regolamento di servizio di cui all'articolo 111.
  I  reparti  mobili debbono disporre di attrezzature atte a prestare
soccorso  in  caso  di calamita'; il personale che vi presta servizio
dovra' essere preparato allo speciale impiego.