ART. 34. 
  (Uffici di polizia stradale, ferroviaria, postale e di frontiera) 
 
  Gli uffici di polizia stradale, ferroviaria, postale e di frontiera
provvedono, ai  livelli  di  propria  competenza  territoriale,  alla
direzione e al coordinamento operativo dei rispettivi uffici  in  cui
si articolano. 
  Gli appartenenti ai predetti uffici concorrono alle  operazioni  di
polizia svolte dagli organi territoriali e dai reparti mobili secondo
le norme stabilite con il regolamento di servizio di cui all'articolo
111, primo comma. 
  Ai fini dell'attuazione del coordinamento di cui al capo  primo,  i
dirigenti  degli  uffici  suddetti  devono   riferire   al   questore
relativamente alle questioni  concernenti  l'ordine  e  la  sicurezza
pubblica.